IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   La   presente   legge  disciplina  la  tutela  degli  animali
d'affezione, promuove la protezione degli animali e  l'educazione  al
rispetto  degli stessi al fine di favorire la corretta convivenza tra
uomo e animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
   2. La Regione, le Unita'  sanitarie  locali  e  i  Comuni  con  la
collaborazione   delle   associazioni  interessate,  attuano,  ognuno
nell'ambito delle proprie competenze, interventi e programmi  per  la
prevenzione del randagismo.