IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   I commi 3, 4 e 5 dell'art. 7 della  legge  regionale  1›  dicembre
1989, n. 24 sono modificati come segue:
   3.  I  progetti  dei  piani  adottati  sono  trasmessi  ai  Comuni
territorialmenteinteressati che, previo avviso da affiggersi all'Albo
Pretorio e da  divulgarsi  con  ogni  altro  mezzo  ritenuto  idoneo,
provvedendo   entro  cinque  giorni  dal  ricevimento  degli  atti  a
depositarli in pubblica visione nelle singole segreterie comunali per
un periodo di novanta giorni durante i quali chiunque  puo'  prendere
visione.
   4.  Nel  periodo di deposito i proprietari interessati o gli altri
aventi   titolo   possono   presentare   opposizione   e,   chiunque,
osservazioni  di  pubblico  interesse.  Entro  tale periodo, inoltre,
possono pervenire eventuali  pareri  di  amministrazione  ed  aziende
autonome   dello   Stato,   di   Enti  territoriali  ed  Associazioni
interessate.
   5. Ciascun  Comune  entro  e  non  oltre  centottanta  giorni  dal
ricevimento  dei  progetti dei piani, con deliberazione consiliare si
esprime in merito alle opposizioni e/o osservazioni pervenute e  for-
mula contestualmente il proprio parere.