IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 7 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24 sono modificati come segue: 3. I progetti dei piani adottati sono trasmessi ai Comuni territorialmenteinteressati che, previo avviso da affiggersi all'Albo Pretorio e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, provvedendo entro cinque giorni dal ricevimento degli atti a depositarli in pubblica visione nelle singole segreterie comunali per un periodo di novanta giorni durante i quali chiunque puo' prendere visione. 4. Nel periodo di deposito i proprietari interessati o gli altri aventi titolo possono presentare opposizione e, chiunque, osservazioni di pubblico interesse. Entro tale periodo, inoltre, possono pervenire eventuali pareri di amministrazione ed aziende autonome dello Stato, di Enti territoriali ed Associazioni interessate. 5. Ciascun Comune entro e non oltre centottanta giorni dal ricevimento dei progetti dei piani, con deliberazione consiliare si esprime in merito alle opposizioni e/o osservazioni pervenute e for- mula contestualmente il proprio parere.