(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna  n.
39 del 23 marzo 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  consigli di amministrazione dell'Ente regionale di sviluppo
agricolo (ERSA) e dell'Istituto regionale per l'apprendimento  (IRPA)
e le commissioni amministratrici dell'Azienda regionale delle foreste
(ARF)  e  dell'Azienda  per  il  riequilibrio faunistico e ittico del
territorio  dell'Emilia-Romagna  (ARIS)  sono  sciolte.  E'  altresi'
sciolto il comitato esecutivo dell'ERSA.
   2. Le competenze degli organi di amministrazione indicati al comma
1 sono esercitate:
     a)  per l'ERSA, ARF e ARIS, da un ufficio di presidenza composto
dal presidente e dai vice presidenti di ciascun Ente, in carica  alla
data di entrata in vigore della presente legge;
     b) per l'IRPA, dal presidente dell'Ente medesimo.
   3.  I  direttori  degli  Enti  indicati  al  comma  2, lettera a),
partecipano alle riunioni dei rispettivi  uffici  di  presidenza  con
voto  consultivo ed esercitano le funzioni di segretario dei medesimi
collegi.
   4.  Il  direttore  dell'IRPA  assiste  il presidente nell'adozione
degli atti deliberativi,  esprime  sui  medesimi  il  proprio  parere
consultivo   e   sostituisce   il  presidente  in  caso  di  assenza,
impedimento o vacanza della carica.
   5. Ferme restando le disposizioni concernenti l'esecutivita' degli
atti, sono adottate previo conforme parere  della  Giunta  regionale,
ovvero  dell'assessore a tal fine delegato, le seguenti deliberazioni
dell'amministrazione straordinaria:
     a)  alienazioni,  acquisti,  forniture  ed  appalti  di  importo
superiore a 100 milioni;
     b) contributi superiori a 80 milioni;
     c) incarichi professionali;
     d)  assunzioni temporanee o acquisizioni di personale con proce-
dure di mobilita' e disciplina del trattamento giuridico ed economico
del personale.
   6. Durante il regime di amministrazione straordinaria non  possono
essere  effettuate  assunzioni  o  assegnazioni di personale a favore
degli Enti indicati al comma 1, fatte salve le assunzioni  temporanee
previste dall'art. 17 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27 e
le acquisizioni di personale attraverso procedure di mobilita'.
   7.  Ogni  tre  mesi  l'Assessore  regionale competente per materia
fornisce  alla   commissione   consiliare   competente   informazioni
sull'andamento dell'amministrazione straordinaria.
   8.  L'amministrazione  straordinaria prevista dai precedenti commi
ha durata di mesi 12 dall'entrata in  vigore  della  presente  legge.
Essa  cessa anche precedentemente a tale termine qualora intervengano
leggi regionali di riordino o soppressione  degli  Enti  indicati  al
comma 1.
   9.  In  caso  di  cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il
Consiglio regionale  provvede  alla  elezione  dei  componenti  degli
organi  di  amministrazione  straordinaria  previsti  dalla  presente
legge, con votazione adottata a maggioranza dei consiglieri presenti.
In caso di parita' di voto, e' eletto il piu' anziano di eta'.
   10. Alle nomine di cui al comma 9 non si applica  l'art.  3  della
legge regionale 17 marzo 1980, n. 18.