la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  attesa  dell'emanazione  della  legislazione  di  riordino
dell'organizzazione turistica regionale e, comunque, per non oltre un
anno dalla data della loro scadenza,  gli  organi  delle  Aziende  di
promozione  turistica nominati, rispettivamente, ai sensi degli artt.
14 e 16 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2,  concernente  la
organizzazione turistica della regione Emilia-Romagna, sono prorogati
in carica nella loro composizione attuale.