la seguente legge: Art. 1. 1. In attesa dell'emanazione della legislazione di riordino dell'organizzazione turistica regionale e, comunque, per non oltre un anno dalla data della loro scadenza, gli organi delle Aziende di promozione turistica nominati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 14 e 16 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, concernente la organizzazione turistica della regione Emilia-Romagna, sono prorogati in carica nella loro composizione attuale.