Visto il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
   Vista  la  legge  regionale  7  settembre 1987, n. 30 e successive
modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali  relative  allo
smaltimento dei rifiuti;
   Visto  in  particolare il 2› comma dell'articolo 5 di detta legge,
che stabilisce l'iter procedurale da seguire per l'approvazione delle
relative norme regolamentari;
   Visto il proprio decreto 6 maggio 1988, n. 0160/Pres.,  registrato
alla  Corte  dei  conti  il 12 luglio 1988, registro n. 12, foglio n.
376, con  il  quale  e'  stato  approvato  un  primo  Regolamento  di
esecuzione della legge regionale 7 settembre 1983, n. 30;
   Ravvisata   la   necessita'   di   adeguare   le  precitate  norme
regolamentari alle modifiche legislative successivamente intervenute;
   Visto lo schema di regolamento e  relativi  allegati,  predisposto
dalla Direzione regionale dell'ambiente;
   Visto  il  voto  n.  43/4/91,  con  il  quale  il Comitato tecnico
regionale, Sezione IV, ha espresso in data 12 settembre  1991  parere
favorevole sul nuovo testo regolarmente proposto;
   Atteso che il testo del regolamento e' stato sottoposto, con esito
favorevole  all'esame del Comitato dipartimentale per il territorio e
per l'ambiente nella seduta del 20 settembre 1991;
   Ritenuto di revocare il regolamento, di cui al D.P.G.R.  6  maggio
1988, n. 0160/Pres. e di adottarne uno nuovo;
   Su  conforme  deliberazione  della Giunta regionale n. 4337 del 20
settembre 1990;
 
                              Decreta:
 
   E' revocato il regolamento di esecuzione della legge  regionale  7
settembre  1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei
rifiuti" approvato con D.P.G.R. 6 maggio 1988, n. 0160/Pres.
   E' approvato il  nuovo  "Regolamento  di  esecuzione  della  legge
regionale   7  settembre  1987,  n.  30  e  successive  modifiche  ed
integrazioni" nel testo che - assieme agli allegati - viene unito  al
presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    Trieste, 8 ottobre 1991
 
                              BIASUTTI
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 27 gennaio 1992
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 2, foglio 282
 
  Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987
            n. 30 e successive modifiche ed integrazioni
                               Art. 1.
                         Soggetti obbligati
 
  1.  I  privati  operatori che gestiscono impianti di smaltimento di
rifiuti devono prestare, ai sensi dell'articolo 5, comma  1,  lettere
l)  ed  m)  della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e succesive
modifiche ed integrazioni e con le modalita' stabilite  nel  presente
capo,   apposite  garanzie  finanziarie  a  favore  del  Comune  sede
dell'impianto.