Visto il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti; Visto in particolare il 2 comma dell'articolo 5 di detta legge, che stabilisce l'iter procedurale da seguire per l'approvazione delle relative norme regolamentari; Visto il proprio decreto 6 maggio 1988, n. 0160/Pres., registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1988, registro n. 12, foglio n. 376, con il quale e' stato approvato un primo Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1983, n. 30; Ravvisata la necessita' di adeguare le precitate norme regolamentari alle modifiche legislative successivamente intervenute; Visto lo schema di regolamento e relativi allegati, predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente; Visto il voto n. 43/4/91, con il quale il Comitato tecnico regionale, Sezione IV, ha espresso in data 12 settembre 1991 parere favorevole sul nuovo testo regolarmente proposto; Atteso che il testo del regolamento e' stato sottoposto, con esito favorevole all'esame del Comitato dipartimentale per il territorio e per l'ambiente nella seduta del 20 settembre 1991; Ritenuto di revocare il regolamento, di cui al D.P.G.R. 6 maggio 1988, n. 0160/Pres. e di adottarne uno nuovo; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 4337 del 20 settembre 1990; Decreta: E' revocato il regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" approvato con D.P.G.R. 6 maggio 1988, n. 0160/Pres. E' approvato il nuovo "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni" nel testo che - assieme agli allegati - viene unito al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 8 ottobre 1991 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 27 gennaio 1992 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 2, foglio 282 Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni Art. 1. Soggetti obbligati 1. I privati operatori che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti devono prestare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e succesive modifiche ed integrazioni e con le modalita' stabilite nel presente capo, apposite garanzie finanziarie a favore del Comune sede dell'impianto.