(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 31
                         del 20 marzo 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. I commi  quarto,  quinto  e  sesto  dell'art.  22  della  legge
regionale 19 agosto 1983, n. 28 sono sostituiti dai seguenti:
   "In  caso  di  smarrimento o distruzione della licenza deve essere
richiesta una nuova licenza con il pagamento della relativa  tassa  e
soprattassa.
   La  licenza  di  pesca  nelle acque interne, rilasciata ai termini
dell'art. 3 del regio decreto legge 11 aprile 1938, n. 1183 e succes-
sive modificazioni, consente l'esercizio della pesca nei limiti e nel
rispetto della presente legge.
   Agli stranieri che ne facciano richiesta con le modalita' previste
dall'art. 23 e' rilasciata la licenza di tipo D  prevista  dal  regio
decreto legge 1183/1938".