IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Finanziamento regionale degli enti locali
 
   1.   La   regione   autonoma   della  Valle  d'Aosta  provvede  al
finanziamento dei  comuni  e  delle  Comunita'  montane,  di  seguito
denominati  "enti  locali",  attraverso  le risorse assegnatele dallo
Stato,  nonche'  con  risorse  proprie  e  con  quelle  eventualmente
assegnate  dalla  Comunita' europea, ai sensi del decreto legislativo
28 dicembre 1989, n. 431, recante norme di attuazione  dello  statuto
speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali
e comunali.
   2.  Le  norme  di  cui  alla  presente legge mirano a sostenere il
decentramento di funzioni regionali agli enti  locali  attraverso  il
rafforzamento  della  loro  autonomia  finanziaria nel rispetto delle
funzioni di programmazione e di coordinamento della regione.
   3. Le norme di cui alla presente legge si applicano  limitatamente
al  triennio  1993-1995  e  saranno  comunque  riviste  a  seguito di
modificazioni della legislazione  statale  aventi  diretta  incidenza
sulle entrate proprie degli enti locali.