IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finanziamento regionale degli enti locali 1. La regione autonoma della Valle d'Aosta provvede al finanziamento dei comuni e delle Comunita' montane, di seguito denominati "enti locali", attraverso le risorse assegnatele dallo Stato, nonche' con risorse proprie e con quelle eventualmente assegnate dalla Comunita' europea, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali. 2. Le norme di cui alla presente legge mirano a sostenere il decentramento di funzioni regionali agli enti locali attraverso il rafforzamento della loro autonomia finanziaria nel rispetto delle funzioni di programmazione e di coordinamento della regione. 3. Le norme di cui alla presente legge si applicano limitatamente al triennio 1993-1995 e saranno comunque riviste a seguito di modificazioni della legislazione statale aventi diretta incidenza sulle entrate proprie degli enti locali.