(Pubblicata nel num. straord. del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 6 febbraio 1992) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale 1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 18 agosto 1990, n. 25, il programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992, approvato con legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7, e' riferito pure al triennio 1992-1994. 2. I progetti operativi previsti dall'art. 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, possono riferirsi ad interventi da effettuare anche nell'anno 1994, nei limiti delle somme stanziate nel bilancio pluriennale 1992-1994, e con l'osservanza delle prescrizioni del programma approvato con la citata legge Provinciale 12 marzo 1990, n. 7.