(Pubblicata nel num. straord. del Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 6 febbraio 1992)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale
 
   1. In relazione al  secondo  comma  dell'articolo  8  della  legge
provinciale   18  agosto  1990,  n.  25,  il  programma  di  sviluppo
provinciale  per  il  triennio   1990-1992,   approvato   con   legge
provinciale  12  marzo  1990,  n.  7,  e'  riferito  pure al triennio
1992-1994.
   2.  I  progetti  operativi  previsti  dall'art.  6   della   legge
provinciale  14  settembre  1979,  n.  7, come modificato dall'art. 4
della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2,  possono  riferirsi  ad
interventi da effettuare anche nell'anno 1994, nei limiti delle somme
stanziate  nel  bilancio  pluriennale  1992-1994,  e con l'osservanza
delle prescrizioni  del  programma  approvato  con  la  citata  legge
Provinciale 12 marzo 1990, n. 7.