IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Personale delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.)
 
   1. Il personale di ciascuna A.P.T., di cui all'art. 21 della legge
regionale    29    gennaio   1987,   n.   9,   concernente   "Riforma
dell'organizzazione  turistica  della  Regione",  e'  inquadrato   in
apposito ruolo organico.
   2.  Al  personale  delle  A.P.T.  Si  applicano le disposizioni in
materia di stato giuridico e trattamento economico  previste  per  il
personale   dell'Amministrazione  regionale;  eventuali  disposizioni
particolari,  che  si  rendessero  necessarie  per  la   specificita'
dell'attivita'   delle   singole   A.P.T.,   saranno   approvate  con
regolamento  dell'Azienda  interessata,   previo   accordo   con   le
organizzazioni sindacali.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 2 marzo 1992
 
                               BONDAZ