IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Personale delle Aziende di promozione turistica (A.P.T.) 1. Il personale di ciascuna A.P.T., di cui all'art. 21 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente "Riforma dell'organizzazione turistica della Regione", e' inquadrato in apposito ruolo organico. 2. Al personale delle A.P.T. Si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale dell'Amministrazione regionale; eventuali disposizioni particolari, che si rendessero necessarie per la specificita' dell'attivita' delle singole A.P.T., saranno approvate con regolamento dell'Azienda interessata, previo accordo con le organizzazioni sindacali. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 2 marzo 1992 BONDAZ