IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  E'  approvato  il piano di politica del lavoro per il triennio
1992/1994, di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio  1989,
n.   13,  recante  riorganizzazione  degli  interventi  regionali  di
promozione all'occupazione, allegato alla presente legge.
   2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del piano di cui al comma
uno, ammontanti a  complessive  lire  15  miliardi  per  il  triennio
1992/1994,  di  uci  lire  3  miliardi  per  l'anno 1992, gravano sul
capitolo 26010 del bilancio di previsione della  Regione  per  l'anno
1992  e  sui  corrispondenti  capitoli dei futuri bilanci; le quote a
carico  dei  futuri  esercizi  sono  indicativamente  ripartite   nel
seguente modo:
     a) anno 1993: lire 7 miliardi;
     b) anno 1994: lire 5 miliardi.
   3. Alla copertura degli oneri di cui al comma due si provvede:
     a)  per  il  1992  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte al
capitolo 26010, che presenta la necessaria disponibilita;
     b) per  gli  anni  1993/1994  mediante  utilizzo  delle  risorse
disponibili   iscritte   al   cap.  69020  del  bilancio  pluriennale
1992/1994.
   4. A decorrere dal 1993 gli oneri  potranno  essere  rideterminati
con  la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale
27  dicembre  1989,  n.  90  (Norme  in  materia  di  bilancio  e  di
contabilita' generale della regione autonoma Valle d'Aosta).
   5.   Il   presente  piano  assume  le  obbligazioni  con  riflesso
pluriennale assunte dall'Amministrazione regionale con  il  piano  di
politica  di lavoro 1989/1991, approvato con legge regionale 8 agosto
1989, n. 58.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 17 marzo 1992
 
                     PROPOSTA DI PIANO TRIENNALE
                       DI POLITICA DEL LAVORO
 
Disposizioni generali
Il  presente  piano  di  politica  del lavoro e' predisposto ai sensi
dell'articolo 3  della  legge  regionale  17  febbraio  1989,  n.  13
concernente   la  "Riorganizzazione  degli  interventi  regionali  di
promozione all'occupazione".
Esso  ha  durata  triennale,  e'  scorrevole   e   viene   aggiornato
annualmente,  preferibilmente  in correlazione con l'approvazione del
bilancio annuale di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
La sua attuazione e' affidata all'Agenzia del lavoro.
Al fine di verificare l'efficacia  e  l'efficienza  degli  interventi
previsti dal piano e dalla legislazione statale, l'Agenzia del lavoro
svolge  indagini,  studi  e  ricerche  sugli effetti degli stessi sul
mercato del lavoro regionale.
Al fine di consentire una maggiore efficacia degli  interventi  o  di
semplificare  l'applicazione  del  piano,  la  Giunta  regionale,  su
proposta dell'Agenzia del lavoro, puo' emanare istruzioni al fine  di
fissare  termini  e  modalita'  per la presentazione delle domande di
contributo, individuare  spese  ammissibili  e  fissare  modalita'  e
termini per l'erogazione dei contributi.
Salvo diversa specificazione e fermi restando i requisiti indicati in
ciascun   progetto,  per  essere  ammessi  ai  benefici  previsti  e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:
1. Per le persone fisiche:
essere residenti nella Regione Valle d'Aosta salvo disposizioni  leg-
islative diverse;
2. per gli Enti non territoriali, le imprese ed i datori di lavoro;
avere sede legale e amministrativa nella Regione Valle d'Aosta e, ove
richiesto,  il  riconoscimento,  le  iscrizioni ai pubblici registri,
omologhe, ecc.
Possono essere considerati anche Enti  non  territoriali,  imprese  e
datori  di  lavoro  con  sede  fuori  della  Regione limitatamente ad
attivita' svolte nella medesima a favore di lavoratori  residenti  in
Valle d'Aosta.
La perdita dei requisiti soggettivi, ovvero il mancato rispetto delle
condizioni cui sia subordinata l'ammissione agli interventi del piano
prima   della   scadenza   dei   medesimi,  determina  l'interruzione
dell'intervento e la revoca di eventuali rate contributive non ancora
maturate per intero.
La parziale esecuzione di attivita' assistite da contributo determina
la proporzionale riduzione del medesimo salva la facolta' di revocare
l'intero contributo qualora la parte eseguita risulti non  idonea  al
conseguimento degli obiettivi degli interventi.
Alle  richieste  di  interventi presentate anteriormente all'adozione
del presente piano  e  non  ancora  deliberate,  viene  applicata  la
disciplina del piano 1989/91.
L'Agenzia  del  lavoro  effettua  verifiche  e controlli sul rispetto
delle modalita' e dei requisiti cui sono  subordinati  i  destinatari
degli interventi del piano.
Ogni  domanda puo' riguardare benefici relativi ad un solo progetto e
deve essere  fatta  utilizzando  i  modelli  allo  scopo  predisposti
dall'Agenzia del lavoro.
L'Agenzia  del Lavoro predispone per ogni anno il piano di formazione
professionale, che assumera' parte  integrante  del  piano  regionale
della Formazione Professionale, con l'individuazione delle iniziative
eleggibili  al  Fondo  Sociale Europeo. Si possono pertanto prevedere
iniziative  di  qualificazione,  riqualificazione, specializzazione e
aggiornamento da organizzarsi in attivita' di corsi,  di  stages,  di
tirocini,  di  borse  di  studio  e  da  realizzarsi  presso  proprie
strutture e  presso  strutture  formative  o  produttive  interne  ed
esterne alla Regione.
Macro obiettivo 1: "Dare trasparenza al mercato del lavoro"
Progetto 1 - Sostegno all'incontro tra domanda e offerta del lavoro
1) Finalita':
Costituire  un  servizio  rivolto  all'utenza  esterna  in  grado  di
facilitare una piu' rapida e puntuale circolazione delle informazioni
sui posti vacanti, favorire  l'incontro  tra  domanda  e  offerta  di
lavoro,  diminuire  i  tempi  di  disoccupazione  e piu' in generale,
tendere a rendere il mercato del lavoro piu' fluido e trasparente.
2) Riferimenti legislativi:
Art. 4 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.
3) Tipologia di interventi:
3.1 Sperimentazione di un modello generale di  sostegno  all'incontro
tra domanda e offerta di lavoro.
3.2  Sperimentazione di un modello specifico di sostegno all'incontro
tra domanda e offerta di lavoro in un settore ad alta stagionalita'.
3.1 Intervento:
Sperimentazione di un modello generale di sostegno  all'incontro  tra
domana e offerta di lavoro.
3.1.1 Obiettivi e destinatari:
Promuovere un servizio, in fase sperimentale, atto a:
a)  agevolare  il  passaggio  dalla  scuola al lavoro, supportando le
scelte individuali di formazione e di lavoro;
b)  diminuire  i  tempi  di  disoccupazione,  istituendo  canali   di
comunicazione con i soggetti maggiormente esclusi da tali percorsi;
c)  informare  sulle occasioni di lavoro, definendo con le imprese le
figure professionali di cui necessitano;
d)  informare  sui  lavoratori  disponibili  attraverso  banche  dati
aggiornate;
e)  migliorare  le capacita' decisionali nelle scelte professionali e
lavorative dei singoli.
Il servizio si rivolge a tutti i cittadini,  siano  essi  inoccupati,
disocuppati   o  lavoratori  che  desiderano  migliorare  la  propria
condizione professionale, compresi i lavoratori immigrati provenienti
da paesi extracomunitari;
3.1.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
L'ampiezza e la diversita' del mercato potenziale di questo servizio,
richiedendo una sperimentazione ed un avvio  graduale  dell'attivita'
che   tenga   conto   anche  delle  capacita'  di  risposte  concrete
dell'Agenzia del lavoro.
Il servizio va attuato d'intesa ed in  collaborazione  con  l'Ufficio
Regionale  del  Lavoro  e  della  Massima  Occupazione  e  con  altri
operatori del settore.
Il servizio che si svolge sulla base dell'iniziativa e  dell'adesione
volontaria  dei  singoli  utenti,  costituisce solo uno dei possibili
canali di incontro tra domanda ed offerta;  inoltre  le  imprese  non
sono in alcun modo soggette a forme di collocamento autoritativo e il
servizio  non  interviene  in  fase  di  conclusione del contratto di
lavoro ne' assume alcuna funzione di controllo.
Il  servizio  garantisce, salvo diversa autorizzazione da parte degli
interessati,  la  riservatezza  delle  informazioni  acquisite  sulle
aziende  e  su  lavoratori.  Le  attivita'  previste  nell'ambito del
Servizio  sono  svolte   realizzando   e   sviluppando   un   sistema
informativo.
3.2 Intervento:
Sperimentazione  di un modello specifico di sostegno all'incontro tra
domanda e offerta di lavoro in un settore ad alta stagionalita'.
3.2.1 Obiettivo:
Promuovere un servizio, in fase sperimentale, atto  a  facilitare  la
ricerca  ed  il  reperimento  del  personale  da  parte delle aziende
nonche' offrire un supporto concreto alla ricerca  di  un'occupazione
da parte dei lavoratori, in comparti che presentano elementi di forte
stagionalita',  di  mobilita' e precarieta' e che esigono particolari
"urgenze" nel reperimento del personale.
Progetto 2 - Rilevazione e monitoraggio del mercato del lavoro.
1) Finalita':
a) Consolidare il sistema informativo di  base,  integrando  in  modo
razionale  ed  organico  le  diverse  fonti  informative esistenti ed
adattando i dati alla dimensione locale.
b) Acquisire informazioni ed  un  modello  interpretativo  capaci  di
cogliere la complessivita' e la segmentazione propria del mercato del
lavoro locale.
2) Riferimenti legislativi: Art. 12 della legge regionale 17 febbraio
1989, n. 13.
3) Tipologia di interventi:
3.1  Elaborazione di un modello interpretativo del mercato del lavoro
locale.
3.2 Strutturazione e  organizzazione  in  rete  di  banche  dati  sul
mercato del lavoro.
3.3  Realizzazione  di indagini e ricerche per l'analisi di specifici
aspetti del mercato del lavoro.
3.1 Intervento:
Elaborazione di un modello interpretativo del mercato del lavoro  lo-
cale.
3.1.1 Obiettivi:
a)  Classificare  segmenti  significativi  di offerta e di domanda di
lavoro.
b) Identificare le strategie di azione messe in atto dai vari gruppi,
ovvero i sistemi di azione  tesi  a  ridefinire  nuovi  rapporti  sul
mercato.
c)  Individuare  elementi  utili  alla  formulazione  di strategie di
politiche del lavoro.
3.2 Intervento:
Strutturazione di banche dati sul mercato del lavoro.
3.2.1 Obiettivi:
Supportare  lo  sviluppo  delle  funzioni  dell'Agenzia  del   lavoro
attraverso  una  rete  informativa-informatica  in  grado  di rendere
governabile il flusso  di  informazioni  e  i  relativi  processi  di
ricerca,  analisi  e  interpretazione,  condizione indispensabile per
poter interagire efficacemente con l'ambiente esterno.
3.2.2 Descrizione:
L'implementazione strutturale di banche dati sul Mondo del lavoro con
funzioni   di   "Memoria"   e'  da  intendersi  in  sintonia  con  la
progettazione di un sistema informatico di Agenzia.
Il  progetto  costituisce  elemento  imprescindibile  di  lavoro  per
l'attivazione  di procedure informatiche per il monitoraggio dei dati
appartenenti al Mercato del lavoro.
1. Configurazione del sistema.
Nella scelta delle componenti HW/SW del sistema, ad ampliamento delle
risorse  attualmente  disponibili,  saranno  valutate   le   seguenti
caratteristiche:
a) capacita' elaborativa adeguata alle esigenze operative
b)  ampia  e  concreta possibilita' di connessione con altri sistemi,
sia in rete locale che geografica.
2. Banche dati.
I dati strutturati in archivi dovranno essere di facile consultazione
anche da parte di utenti non professionali.
La rappresentazione dei dati dovra' essere il piu'  possibile  vicina
alle  "consuetudini"  degli operatori coinvolti sul trattamento delle
informazioni.
L'Outpt del sistema deve riferirsi a:
a) descrizione  della  realta'  in  oggetto  attraverso  elaborazione
statistiche;
b)   rappresentazioni   di  trends  mediante  elaborazioni  di  serie
storiche;
c) previsione di evoluzioni a breve e medio termine.
3. Reti di comunicazione.
La rete di comunicazione deve realizzare la interconnessione fisica e
logica tra i nodi elaborativi del sistema  proprio  dell'Agenzia  del
lavoro e sistemi esterni.
4. Software applicativo.
La struttura dei programmi (software) e delle banche dati deve essere
modulare.   Pertanto   lo   sviluppo  e  l'attivazione  di  procedure
informatiche puo' aver luogo in modo  graduale,  nel  rispetto  delle
priorita' definite nell'ambito dei piani annuali di intervento.
3.3 Intervento:
Realizzazione  di  indagini  e  ricerche  per  l'analisi di specifici
aspetti del mercato del lavoro.
3.3.1 Obiettivo:
a) Analizzare  il  mercato  del  lavoro  locale  attraverso  indagini
ricorrenti  o  ricerche  particolari  tese  ad approfondire aspetti e
caratteristiche, soprattutto di tipo qualitativo,  al  fine,  sia  di
programmare,  in  sede  di  predisposizione  del piano e dei relativi
aggiornamenti  gli  interventi  di  politica  del  lavoro,   sia   di
verificare con sistematicita' l'efficacia e l'efficienza degli stessi
nonche' di quelli previsti dalla legislazione statale.
Progetto 3 - Informazione
1) Finalita':
- Attivare una strategia di comunicazione collettiva e personalizzata
nei  confronti  della popolazione e dell'utenza allo scopo di fornire
informazioni corrette sugli aspetti qualitativi  e  quantitativi  del
mercato del lavoro.
-  Caratterizzare  la  strategia  di  comunicazione  nei confronti di
quelle persone che  in  funzione  delle  loro  caratteristiche,  sono
estromesse   dalle   principali   fonti   informative  o  riscontrano
difficolta' nel loro efficace utilizzo.
2)  Riferimenti legislativi: Art. 4 della legge regionale 17 febbraio
1989, n. 13.
3) Tipologia di interventi:
3.1 Consolidamento dello sportello informativo.
3.2 Produzione di bollettini  e  materiali  informativi  sui  diversi
aspetti del mercato del lavoro;
3.3  Elaborazione  e  sperimentazione di un programma di utilizzo dei
mass-media per la diffusione di informazioni.
3.1 Intervento:
Consolidamento dello sportello informativo.
3.1.1 Obiettivi:
a) Consolidare l'attivita' informativa e la capacita' di risposta del
servizio alle richieste di informazione personalizzata  degli  utenti
offrendo  informazioni  tempestive e complete sul sistema formativo e
scolastico, sul sistema delle professioni, sui concorsi, sui  servizi
erogati  e le iniziative promosse dall'Agenzia sulla legislazione del
lavoro ecc, fornendo materiali e strumenti per l'autoconsultazione.
b) Raccogliere informazioni sui fabbisogni orientativi e formativi  a
livello quantitativo e qualitativo, utili per eventuali progettazioni
di interventi di Politica del lavoro
3.1.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Le   azioni   dello  Sportello  informativo  possono  essere  attuate
attraverso:
- risposte dirette a specifiche richieste di informazione;
- un sistema articolato di self service delle  informazioni  e  delle
conoscenze direttamente fruibili.
Il  servizio  deve  infine  consentire  l'accesso  a  consulenze piu'
individualizzate all'interno dei diversi servizi offerti dall'Agenzia
del lavoro.
3.2 Intervento:
Produzione di bollettini e materiali informativi sui diversi  aspetti
del mercato del lavoro.
3.2.1 Obiettivi:
a)   Far  conoscere,  in  modo  particolare,  alle  fasce  di  utenza
individuate dal Piano triennale, le opportunita' occupazionali, form-
ative e di incentivazione;
b)  accrescere  la  sensibilita'  della  popolazione  rispetto   alle
tematiche inerenti il mercato del lavoro;
c) divulgare e facilitare la circolazione delle informazioni raccolte
attraverso l'attivita' di indagine, studio e ricerca.
3.2.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
L'azione  informativa e' attivata attraverso la produzione di diverso
materiale stampato (depliants, manifesti cataloghi ecc.) e attraverso
pubblicazioni a cadenza periodica.
Per le ricerche specifiche effettuate e' prevista la pubblicazione di
quadernimonografici contenenti i principali risultati.
3.3 Intervento:
Elaborazione e sperimentazione di un programma di utilizzo dei  mass-
media per la diffusione di informazioni.
3.3.1 Obiettivi:
a)   Attivare   interventi   di  informazione  collettiva  conducendo
un'azione di sensibilizzazione e di orientamento al lavoro attraverso
l'utilizzo mirato e differenziato di strumenti quali  la  stampa  lo-
cale, videocassette e audiovisivi, trasmissioni radio-televisive.
b)  Organizzare  attraverso  seminari di studio e convegni momenti di
confronto e riflessione  sulle  tematiche  inerenti  il  mercato  del
lavoro.
3.3.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Per   una  prima  sperimentazione  l'intervento  prevede,  attraverso
l'attivazione  di  collaborazioni  con  testate   giornalistiche   ed
emittenti radiotelevisive locali:
- la programmazione di tavole rotonde, documentari, servizi mirati ad
utenze specifiche;
- la produzione di materiale audiovisivo;
- l'utilizzo ricorrente di spazi redazionali.
Macro obiettivo 2: "Elevare la professionalita' della forza lavoro"
Progetto 1 - Orientamento
1) Finalita':
Promuovere  azioni  orientative  finalizzate  alla  promozione e allo
sviluppo della professionalita' della forza-lavoro con l'obiettivo di
favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
2) Descrizione:
Condizioni prioritarie per  un  inserimento  e/o/  reinserimento  nel
mercato del lavoro risultano essere:
- la conoscenza delle opportunita' formative e lavorative esistenti e
delle modalita' di accesso alle stesse;
- la conoscenza delle proprie potenzialita', motivazioni, interessi e
l'acquisizione di strumenti per un auto-orientamento.
In   quest'ottica   in   Progetto   Orientamento  prevede  interventi
diversificati finalizzati a  rispondere  ai  bisogni  orientativi  di
specifiche fasce di utenza.
Gli interventi previsti dal Progetto Orientamento sono rivolti, oltre
all'utenza diretta, alle organizzazioni scolastiche che rappresentano
il luogo privilegiato in cui si esplica l'azione orientativa.
Si  identifica,  inoltre,  nell'Agenzia  del  lavoro stessa, un altro
fruitore dei mezzi e degli interventi del Progetto Orientamento.
In particolare, qualsiasi attivita' formativa prevede momenti a forte
valenza orientativa:
dalla selezione (che puo'  assumere  un  carattere  autoorientativo),
all'impatto  con  la realta'-corso, alla prefigurazione/progettazione
dell'ingresso nel mondo del lavoro.
A  questo  proposito  risulta  fondamentale   mettere   in   sinergia
strumenti, risorse, indirizzi metodologici in vista del perseguimento
degli obiettivi formativi prefissati.
3)  Riferimenti legislativi: Art. 4 legge regionale 17 febbraio 1989,
n. 13.
Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28.
4) Tipologia degli interventi:
3.1 Orientamento individualizzato
3.2 Orientamento nella scuola media inferiore
3.3 Orientamento nella scuola media superiore
3.4 Moduli orientativi per diplomandi e diplomati
3.5 Moduli orientativi per drop-out scolastici
4.1 Intervento:
Orientamento individualizzato.
4.1.1 Obiettivi e destinatari:
a)  Fornire  una  risposta  personalizzata  ai  bisogni   orientativi
dell'utenza.
b)  Promuovere lo sviluppo di conoscenze sulle opportunita' formative
e lavorative esistenti e sui meccanismi  che  regolano  l'accesso  al
mercato   del   lavoro,  nonche'  all'acquisizione  di  capacita'  di
progettazione  e  attivazione  del  proprio  percorso   formativo   e
lavorativo.
I  destinatari  dell'intervento  sono  tutti  quei  soggetti  che non
possono usufruire di altre forme di intervento e che, pur non essendo
in condizioni di marginalita'  propriamente  detta,  sono  sprovvisti
degli   strumenti   necessari   per   utilizzare   autonomamente   le
informazioni    disponibili    in    vista     di     un     progetto
formativo/lavorativo.
4.1.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
L'orientamento  individualizzato  e'  un  servizio  accessibile  alle
utenze piu' deboli del sistema scolastico e  a  quei  soggetti  ormai
fuori da qualsiasi criterio formativo.
A  questo  proposito e' necessario individuare dei canali per guidare
l'utenza alla fruizione del servizio (es.  attivita'  di  promozione,
segnalazione  da parte della scuola ecc.) e attuare un sistema-filtro
(es.  colloqui  informativi  preliminari)  al   fine   di   contenere
l'emergere  della domanda individuale per garantire la qualita' di un
servizio  che  si  connota  come  molto  complesso  e  che   richiede
competenze professionali specifiche.
A   livello   organizzativo  si  prevede  l'esigenza  di  un  sistema
informativo, costantemente aggiornato, da un lato, e l'attivazione di
sinergie con gli altri progetti di Agenzia al fine  di  offrire  alle
utenze  piu'  problematiche opportunita' formative o di avviamento al
lavoro in situazione guidata.
4.2 Intervento:
Orientamento nella scuola media inferiore.
4.2.1 Obiettivi e destinatari:
La scuola media inferiore rappresenta il luogo privilegiato in cui si
esplica l'azione orientativa rivolta ad utenze adolescenziali
Obiettivo prioritario dell'intervento di  orientamento  nella  scuola
media  inferiore  e'  l'attivazione  di  un servizio di supporto alle
scuole nella progettazione e gestione di iniziative orientative.
4.2.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Realizzazione di  un  servizio  di  supporto  alle  scuole  impegnate
nell'attuazione  di  interventi  orientativi  che  si  traduce  nella
proposta di:
- Iniziative di aggiornamento/formazione rivolte agli insegnanti  per
la realizzazione di percorsi orientativi;
-   Percorsi  orientativi  rivolti  agli  studenti  finalizzati  allo
sviluppo di abilita' decisionali inerenti la  sfera  delle  scelte  e
l'acquisizione  di  strumenti  per  la  ricerca  di informazioni e la
progettazione della propria carriera futura;
- Strumenti didattici e informativi;
- Consulenza  per  la  programmazione,  gestione,  valutazione  delle
iniziative orientative;
- Interventi diretti in aula mirati a temi specifici;
- Iniziative di ricerca, promozione, informazione, confronto sui temi
relativi all'orientamento (pubblicazioni, seminari di studio ecc.);
- Interventi di informazione e promozione rivolti a genitori.
Per   la   realizzazione   degli   interventi  si  rendono  necessari
l'integrazione e il coordinamento di risorse/attivita' messe in campo
dalle diverse  agenzie  formative,  educative,  di  ricerca  e  della
pubblica amministrazione.
4.3 Intervento:
Orientamento nella scuola media superiore
4.3.1 Obiettivi e destinatari:
L'entita'  del  fenomeno dell'abbandono scolastico nel ciclo di studi
superiori e nei primi anni di Universita' evidenzia la necessita'  di
intervenire in due momenti fondamentali dell'inter scolastico:
1 il primo biennio di scuola media superiore;
2 il momento della scelta del post-diploma.
Un  intervento  di  orientamento  nella scuola superiore deve percio'
porsi 2 ordini di obiettivi intercorrelati:
1 lo sviluppo negli studenti della capacita' di progettare la propria
carriera formativa e di individuare delle  strategie  per  affrontare
l'impatto con la nuova organizzazione scolastica;
2  la promozione ed il recupero di "protagonismo" presso gli studenti
attraverso attivita' e metodologie di approccio che consentano  loro,
da  un lato di "reincentivare" le proprie opportunita' e, dall'altro,
di acquisire la capacita' di scoprire,  conoscere  e  valorizzare  il
contesto  in  cui  vivono  anche  in  chiave di proprio sviluppo come
soggetti attivi del mercato del lavoro.
Il processo orientativo che ne consegue concorre, in  questa  logica,
al  rinforzo  di  atteggiamenti  imprenditivi  ed autoimprenditoriali
necessari per poter gestire con  sufficiente  autonomia  gli  scenari
organizzativi e lavorativi emergenti.
Destinatari  dell'intervento  sono  gli istituti secondari di 2 grado
interessati a realizzare azioni  di  prevenzione  nei  confronti  del
disagio  e  dell'abbandono  scolastico  e a favorire nei diplomati il
processo di scelta del proprio futuro.
4.3.2 Descrizione e modalita' di realizzazione;
Per attivare l'intervento nel 1 biennio delle scuole medie  superiori
si   prevede  di  realizzare  una  sperimentazione  che  consenta  di
monitorare (a breve termine)  la  tenuta  di  azioni  di  verifica  e
rimotivazione  alla  scelta  e  di  mettere  a  punto  un  "percorso"
trasferibile ai docenti mediante iniziative formative.
In parallelo  si  rende  necessaria  l'attivazione  di  una  rete  di
sinergie atte a consentire la realizzazione di un follow-up e piu' in
generale,  di  integrare  le  informazioni  disponibili  sul fenomeno
dell'abbandono e sulle sue  interconnessioni  con  le  dinamiche  del
mondo del lavoro.
L'intervento  mirato  alla  scelta  post-obbligo si configura come un
percorso orientativo, rivolto a studenti del 4-5 anno, realizzato  in
collaborazione con gli insegnanti.
Vanno individuate modalita' per un coinvolgimento significativo delle
scuole  e  degli  enti  che operano nel sistema scolastico al fine di
promuovere,  oltre  al  perseguimento  degli  obiettivi  orientativi,
azioni  di  divulgazione  e  dibattito  sui  temi dell'orientamento e
dell'abbandono scolastico.
4.4 Intervento:
Moduli orientativi per diplomandi e diplomati.
4.4.1 Obiettivi e destinatari:
I dati del mondo del lavoro regionale evidenziano una carenza di fig-
ure professionali con  qualifica  medio/alta  e,  contemporaneamente,
l'emergere  di  problemi  connessi  all'inserimento  dei  giovani  in
possesso dei c.d. diplomi "deboli".
Gli  interventi  di  orientamento  per  diplomandi  e  diplomati sono
finalizzati a favorire l'ingresso dei giovani nel  mondo  del  lavoro
mediante  percorsi  orientativi che consentano loro di "inventariare"
le risorse del territorio e di valorizzare  le  competenze  acquisite
nel loro iter formativo.
4.4.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Destinatari dell'intervento sono i giovani diplomandi e diplomati che
non possono o non hanno potuto usufruire di altre forme di intervento
(per es. interventi nella scuola superiore).
La logica dell'intervento fa riferimento ad un soggetto attivo che si
orienta autonomamente nel rapporto con un interlocutore significativo
(l'operatore di orientamento) in un clima di piccolo gruppo.
In  questo  processo  risulta fondamentale mettere a disposizione dei
giovani le informazioni e gli strumenti necessari  affinche'  possano
verificare  la  realizzabilita'  della  scelta  che stanno maturando,
valutare  la  carenza  rispetto   a   proprie   risorse,   interessi,
motivazioni,  individuare  eventuali opportunita' di riqualificazione
e/o specializzazione  e  progettare  azioni  di  ricerca  attiva  del
lavoro.
Si  rende  necessario,  inoltre,  realizzare  collegamenti  con altri
servizi dell'Agenzia quali l'incontro domanda/offerta e le iniziative
formative di 2 -3 livello.
Intervento:
Moduli orientativi per Drop-out scolastici.
5.1 Obiettivi e destinatari:
Le opportunita' scolastiche e formative offerte dal  contesto  locale
risultano   difficilmente  accessibili  ad  utenze  deprivilegiate  e
"scoraggiate" dagli insuccesi scolastici.
In carenza di un sufficiente ventaglio di offerte formative di  prima
qualificazione  il destino di questi soggetti e' tutt'ora l'abbandono
dell'iter scolastico e l'ingresso precoce nel  mondo  del  lavoro  in
attivita'  generalmente  dequalificare,  a  tempo  determinato  o non
regolamentare.
Un progetto Drop-out puo' rappresentare  una  risposta  significativa
all'esigenza  di  qualificazione  e/o  acquisizione  degli  strumenti
necessari  per  porsi  sul  mercato  del  lavoro  con   un   progetto
lavorativo.
L'offerta   formativa  deve  necessariamente  integrarsi  con  azioni
orientative finalizzate:
- al rinforzo/recupero di conoscenze e abilita' di base;
- alla conoscenza dei meccanismi che regolano il mercato del lavoro;
- al recupero  e  alla  valorizzazione  di  risorse  e  potenzialita'
presenti  nei  soggetti  in  vista  dell'elaborazione  di un progetto
formativo/lavorativo;
- allo sviluppo di atteggiamenti e  all'individuazione  di  strategie
finalizzate  a  gestire  l'impatto  con  organizzazioni "normate" (il
corso, il luogo di lavoro).
In  questa  logica  l'azione   orientativa   deve   intendersi   come
propedeutica e trasversale all'azione formativa.
Si tratta di creare un luogo di apprendimento/sperimentazione che non
ricalchi  modelli  precedentemente rifiutati (es. modello scolastico)
in cui sia possibile coinvolgere i soggetti  nell'affrontare  compiti
precisi e adeguati alle loro capacita'.
In  secondo luogo e' necessario garantire un supporto ai soggetti nel
loro rapporto con la formazione al lavoro.
Particolare attenzione va, inoltre, posta  al  momento  dell'ingresso
nel  mondo del lavoro che puo' essere "preparato" mediante interventi
ad hoc (es. stages orientativi, moduli di apprendimento di  strategie
di copyng ecc.).
In  sintesi  non  si  tratta  di  utilizzare  l'orientamento  solo  o
prevalentemente  in  una  prospettiva  di  recupero   formativo   e/o
professionale  ma anche e principalmente in una logica di prevenzione
e supporto ai processi di  costituzione  di  un'identita'  sociale  e
professionale che deve potersi consolidare anche mediante un positivo
inserimento nel mercato del lavoro.
Progetto 2 - Alternanza tra scuola e lavoro
1) Finalita':
Diffondere  il  significato  e  la  funzione  che l'alternanza assume
nell'itinerario educativo e formativo degli studenti, in ordine  alla
loro transizione al lavoro e alla vita adulta.
-  Stimolare  e  realizzare  l'integrazione  tra sistema scolastico e
formativo.
- Diffondere momenti di raccordo sempre piu'  stretto  tra  scuola  e
lavoro  al  fine di migliorare il prodotto del sistema formativo e la
preparazione professionale dei giovani.
-  Individuare  i  principali  problemi  che  i  giovani   incontrano
nell'entrare  in  contatto  con  la cultura del lavoro, e prefigurare
idonee strategie per la loro soluzione.
2) Riferimenti legislativi: Art. 5 legge regionale 17 febbraio  1989,
n. 13
Legge regionale 5 maggio 1983 n. 28
3) Tipologia di interventi:
3.1 Stages per studenti della scuola media superiore.
3.2 Stages per studenti universitari.
3.1 Intervento:
Stages per studenti della scuola media superiore.
3.1.1 Obiettivi e destinatari:
a)  Rafforzare la creazione del raccordo tra mondo del lavoro e mondo
della scuola, che non puo'  rimanere  estemporaneo,  ma  deve  essere
assunto  in toto dalla scuola, attraverso una piu' precisa conoscenza
della  realta'   industriale,   del   mercato   del   lavoro,   della
organizzazione   del   lavoro   nei   suoi  aspetti  socio-tecnici  e
funzionali;
b) avviare il  processo  di  integrazione  di  giovani  nel  processo
produttivo  al  fine  di  sperimentare,  modificare, verificare nella
pratica quanto appreso nella scuola,  acquisire  conoscenze  relative
all'intero  ciclo  lavorativo  dell'azienda  o del servizio nel quale
sono inseriti e sperimentare varie funzioni e mansioni.
3.1.2 Descrizione:
L'iniziativa degli stages aziendali estivi, e' rivolta a studenti  di
tutte  le  scuole  medie  superiori, frequentanti il penultimo anno e
prevede l'inserimento dei giovani  in  strutture  produttive  per  un
periodo  di  quattro settimane, durante i mesi estivi. Durante questi
mesi gli allievi sperimentano l'inserimento,  in  un  reale  contesto
lavorativo,  con  finalita'  ed  obiettivi  diversi  a  seconda della
tipologia aziendale: orientativo - conoscitivo - applicativo.
L'iniziativa   e'  promossa  in  collaborazione  con  le  istituzioni
scolastiche e sulla base di una precisa specificazione dei  contenuti
dei  progetti  di inserimento. I progetti devono, tenendo conto delle
diversita' tipologiche delle scuole, essere coerenti  coni  contenuti
del  corso  frequentato  e  devono  concorrere al conseguimento degli
obiettivi didattici complessivi dell'iter scolastico. Lo stage inteso
come un periodo di permanenza in azienda si configura come momento di
alternanza,  solo  se  contrassegnato  da   un   progetto   didattico
finalizzato.
In  questo  contesto  si  situa la figura del docente con funzioni di
"tutor" e  di  coordinatore  di  stage.  In  quest'ottica  lo  sforzo
dell'Agenzia  del  lavoro e' orientato nel mettere a disposizione dei
docenti una chiave di lettura per valorizzare le  proprie  esperienze
di  gestione  degli  stages e per innestare su di esse lo sviluppo di
una serie di competenze utili ad aumentare  l'efficacia  dello  stage
stesso  in  rapporto al raggiungimento dei traguardi formativi finali
da parte degli studenti.
3.2 Intervento:
Stages per studenti universitari.
3.2.1 Obiettivi e destinatari:
a) Rafforzare, a piu' alti livelli, la  creazione  del  raccordo  tra
mondo della scuola e mondo della produzione;
b)  Avviare  e/o  rafforzare  la collaborazione tra mondo accademico,
strutture di ricerca e sistema produttivo;
c) creare un maggior numero di risorse  umane  qualificate,  elemento
strategico  in un contesto sempre piu' internazionale, per permettere
alle imprese di aumentare e di recuperare capacita'  competitive  sui
mercati e in differenti scenari economici;
d)   fornire   ai  futuri  laureati  una  formazione  piu'  completa,
all'altezza dei bisogni dello sviluppo economico della Valle  D'Aosta
inserita in un contesto europeo;
e)  far  acquisire ai giovani specifiche capacita' tecnico/operative,
coerenti  con  la  figura  professionale  di  riferimento  e  con   i
perequisiti  posseduti  al  momento  dell'inserimento, in un processo
lavorativo reale.
f)  far  comprendere  ai  giovani   l'importanza   della   dimensione
organizzativa   nel   definire   concretamente   la  professionalita'
richiesta.
3.2.2 Descrizione:
L'iniziativa, rivolta a studenti universitari valdostani frequentanti
tutte le facolta' e il  penultimo  anno  accademico  (in  corso),  ne
prevede  l'inserimento in realta' produttive valdostane e non, per un
periodo variabile intercalato e compatibile con i rispettivi piani di
sussidio.
L'intervento sara' promosso dall'Agenzia del lavoro in collaborazione
con le universita', in un'ottica di promozione  e  consolidamento  di
esperienze  di  alternanza  rifacendosi  ad alcune caratteristiche di
fondo dello stage quali:
- l'esperienza formativa realizzata in un contesto lavorativo;
- l'inserimento organico nel percorso formativo piu' complessivo;
- il raggiungimento di precisi traguardi di  apprendimento  da  parte
degli utenti in stretta relazione con le universita'.
Progetto 3 - Formazione al lavoro
3.1 Azioni a favore dei giovani a bassa scolarita'
a) Corsi di formazione per qualifiche di base
b) Interventi orientativi, formativi e tirocini lavorativi;
c)  Attivita'  di  studio/ricerca e sperimentazione di modelli per la
formazione di base e per il raccordo tra la formazione  professionale
e l'istruzione professionale ai diversi livelli degli iter formativi.
3.2 Azioni a favore dei giovani con media e alta scolarita'.
a) Corsi di II livello per qualificati, diplomati e laureati;
b)   Moduli   di   specializzazione  professionale  per  qualificati,
diplomati, laureati;
c) Borse di studio e ricerca per laureati e laureandi;
d)  Attivita'  di  studio/ricerca  e  sperimentazione   di   standard
formativi  innovativi  e  di  modelli  per  la formazione di II e III
livello.
3.3    Azioni    a    favore    degli    adulti    in    stato     di
disoccupazione/sottocupazione
a) Corsi di formazione professionale per qualifiche di base
b) Moduli di aggiornamento e tirocini lavorativi/formativi.
3.4 Azioni di formazione volte ad elevare le competenze professionali
specialistiche e trasversali
a) Corsi per professionalita' di difficile reperimento;
b) Moduli formativi per competenze di base.
Progetto 3 - Formazione al lavoro (iniziative a favore di soggetti in
cerca di lavoro o in stato di disoccupazione e sottocupazione)
1) Finalita':
Promuovere  e  favorire  la  transizione scuola lavoro dei giovani in
collaborazione ed  integrazione  con  i  diversi  attori  sociali  ed
istituzionali  (Scuole,  Pubblica  Amministrazione,  Associazioni  di
categoria, Centri di formazione professionale).
Tale finalita' a  sua  volta  si  distingue  nei  seguenti  obiettivi
generali:
- offrire maggiori opportunita' e favorire l'inserimento lavorativo o
il  reinserimento  scolastico  dei  giovani  che hanno abbandonato la
scuola (Drop-Out scolastici);
- favorire il passaggio tra la scuola  e  il  lavoro  per  i  giovani
giunti al termine del percorso di studio;
-  favorire l'inserimento od il reinserimento professionale di adulti
in stato di disoccupazione,  sottocupazione  o  alla  ricerca  di  un
lavoro;
-  promuovere  l'acquisizione di competenze di base, trasversali alle
figure professionali, utili a  fronteggiare  le  nuove  problematiche
poste dal mercato del lavoro;
- favorire l'incontro tra domanda e offerta realizzando la formazione
di  figure  professionali  di  difficile  reperimento sul mercato del
lavoro.
2) Descrizione:
Con  il  presente  progetto  si  intendono  realizzare  interventi  e
sperimentazione azioni attraverso l'utilizzo di strumenti integrativi
quali  la  formazione,  il  tirocinio, la borsa di studio, al fine di
favorire  l'accesso   al   mercato   del   lavoro   ed   elevare   la
professionalita'  in  un ottica sistematica di integrazione e raccodo
tra i servizi formativi.
3) Riferimenti legislativi:
Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28
Art. 5 legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13
4) Tipologia di interventi:
3.1. Azioni a favore dei giovani a bassa scolarita';
3.2. Azioni a favore dei giovani con media e alta scolarita';
3.3.  Azioni  a  favore  degli  adulti  in  stato di disoccupazione e
sottoccupazione;
3.4.  Azioni  di  formazione   volte   ad   elevare   le   competenze
peofessionali specialistiche e trasversali.
3.1 Intervento:
Azioni a favore dei giovani a bassa scolarita'.
3.1.1 Obiettivi e destinatari:
Tali  interventi  sono  rivolti  per  lo  piu'  a  giovani  che hanno
precocemente  abbandonato  la  scuola  e  che  hanno  difficolta'  ad
inserirsi  in  modo  stabile  nel  mercato del lavoro. Essi hanno due
ordini di finalita': offrire alcune opportunita' nel  medio  periodo;
promuovere  sul  territorio  un  azione  di  integrazione,  raccordo,
potenziamento degli interventi di qualificazione  di  primo  livello,
nei   diversi   settori  economici,  anche  attraverso  l'analisi  di
fattibilita' e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti.  Data
la  specificita'  dell'utenza,  tali  azioni  vanno ad integrarsi e a
raccordarsi  con  gli   interventi   previsti   per   l'apprendistato
artigiano, i contratti formazione lavoro e l'orientamento scolastico.
3.1.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
a) Corsi di formazione per qualifiche di base:
si  prevedono  corsi  di  formazione  finalizzati alla qualificazione
professionale,  attraverso  percorsi  lunghi  (cicli  e  moduli)  nei
diversi  settori  economici. I corsi della durata di norma di quattro
cicli  di  600  ore   ciascuno   sono   strettamente   collegati   al
conseguimento di una qualifica di base.
b)  Attivita'  di  studio/ricerca  e  sperimentazione  modelli per la
formazione di base e per il raccordo tra la formazione  professionale
e l'istruzione professionale ai diversi livelli degli iter formativi:
l'Agenzia  del  Lavoro concorre a potenziare la formazione di base in
Valle d'Aosta;  in  tale  ottica  promuove  collaborazioni,  accordi,
convenzioni,  con  altri enti e organismi a tale compito deputati, al
fine di interagire per costruire un sistema correlato ed integrato di
opportunita' per i giovani a bassa scolarita', attraverso le seguenti
modalita':
- analisi di fattibilita' anche in collaborazione con altri Istituti,
di corsi di prima qualifica nei diversi settori produttivi;
- attivita' di studio e ricerca di modelli e strumenti  per  favorire
il   potenziamento   dell'offerta   di   formazione  con  particolare
riferimento alla sperimentazione di corsi di raccordo tra  formazione
professionale  e  istruzione  professionale  ai diversi livelli degli
iter formativi;
- analisi del fabbisogno formativo inteso come  analisi  dell'offerta
formativa, dell'utenza e dell'offerta di lavoro al fine di mirare gli
interventi.
3.2 Intervento:
Azioni a favore dei giovani con media e alta scolarita'.
3.2.1 Obiettivi e destinatari:
Le  iniziative  formative  per  qualificati, per diplomati e laureati
sono finalizzate  ad  elevare  il  livello  di  professionalita'  dei
giovani  specificatamente  in funzione di attivita' professionali che
richiedono l'impiego di moderne tecniche di gestione  ed  innovazione
tecnologica di prodotto e di processo.
3.2.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
a) Corsi di II e III livello per qualificati, diplomati e laureati:
l'Agenzia  del  Lavoro  predispone  annualmente  nel proprio piano di
formazione professionale iniziative corsuali post qualifica, post di-
ploma,  post  laurea   in   riferimento   a   significativi   profili
professionali  che  trovano  riscontro nel mercato del lavoro locale.
Pertanto  si  prevedono  l'organizzazione  di  corsi  di   formazione
professionale.  Specifiche  iniziative  saranno  rivolte ai cosidetti
"diplomi deboli" per favorirne  l'adeguamento  alle  professionalita'
settoriali richieste od emergenti.
b)   Moduli   di   specializzazione  professionale  per  qualificati,
diplomati, laureati:
per i qualificati, diplomati, laureati,  possono  essere  organizzati
corsi di durata media o breve, modulari, finalizzati all'acquisizione
di competenze specialistiche.
c) Borse di studio e ricerca per laureati e laureandi:
1.  per i laureandi possono essere promosse, dall'Agenzia del Lavoro,
esperienze di studio/ricerca finalizzate a  supportare  e  sviluppare
tesi   di   laurea   su   problematiche   di   interesse   aziendale,
dell'Amministrazione  regionale,  su  tematiche  comunitarie   e   su
tematiche di politica attiva del lavoro;
2.  per  i  laureati  possono essere promosse dall'Agenzia del Lavoro
esperienze  di  studio/ricerca  o  di  analisi  di  fattibilita'   su
tematiche  di  interesse  aziendale,  dell'Amministrazione regionale,
comunitarie e di politica attiva del lavoro;
d)  Attivita'  di  studio/ricerca  e  sperimentazione   di   standard
formativi  innovativi  e  di  modelli  per  la formazione di II e III
livello:
l'Agenzia del Lavoro contribuisce a sviluppare la formazione di II  e
III  livello  attraverso  lo  studio/ricerca  e la sperimentazione di
iniziative corsuali specifiche, d'iniziative  di  supporto  ai  corsi
secondari  superiori,  di sperimentazioni formative ed innovative, di
iniziative promozionali di divulgazione attraverso il  coinvolgimento
di  esperti  esterni  e  con  la  stipula di apposite convenzioni con
Universita', Istituti e Enti specializzati.
3.3 Intervento:
Azioni  a  favore  degli  adulti  in  stato   di   disoccupazione   e
sottocupazione
3.3.1 Obiettivi e destinatari:
Tale  intervento  si  rivolge  in  generale  agli  adulti in stato di
disoccupazione e in cerca di lavoro.  Ha  l'obiettivo  di  promuovere
l'inserimento  o  il  reinserimento  professionale  di tale fascia di
utenza attraverso l'acquisizione di maggiori competenze professionali
negli ambiti individuati e analizzati dall'Agenzia del Lavoro  o  per
figure professionali richieste dalle aziende o dagli enti pubblici.
3.3.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Si  prevedono  corsi di formazione professionale, tirocini lavorativi
formativi, moduli brevi e integrati di aggiornamento da attuare sulla
base di  ricerche,  o  su  richiesta  di  imprese  o  enti  pubblici,
economici  e  non,  con  individuati  sbocchi professionali al lavoro
dipendente o autonomo. Tali iniziative andranno raccordate  ed  inte-
grate  con le altre azioni previste da questo stesso Piano, rivolte a
tipologie di utenza quali, disoccupati di lungo periodo.
a) Corsi di formazione professionale per qualifiche di base:
l'Agenzia  del   Lavoro   puo'   progettare   corsi   di   formazione
professionale  per  qualifiche professionali di base della durata non
superiore alle 600 ore.
b) Moduli di aggiornamento e tirocini lavorativi formativi:
  possono  essere   organizzati   moduli   brevi   e   integrati   di
aggiornamenti e tirocini lavorativi e formativi presso aziende o enti
pubblici ciascuno della durata non superiore alle 400 ore.
3.4 Intervento:
Azioni  di  formazione  volte  ad elevare le competenze professionali
specialistiche e trasversali
3.4.1 Obiettivi e destinatari:
Tali azioni sono rivolte a  tutti  i  soggetti  che  si  offrono  sul
mercato   del   lavoro   ed   hanno   l'obiettivo   di   elevare   la
professionalita' della forza lavoro in merito  sia  a  competenze  di
tipo  specialistico  sia a competenze di base trasversali alle figure
professionali utili per fronteggiare le  richieste  del  mercato  del
lavoro.
3.4.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
a) Corsi per professionalita' di difficile reperimento:
L'Agenzia  del  Lavoro  puo' progettare e/o attuare, iniziative form-
ative per professionalita' carenti nel  Mercato  del  lavoro  locale,
sulla  base  di  ricerche,  o su richieste di imprese o enti pubblici
economici e non  con  individuati  sbocchi  occupazionali  al  lavoro
dipendente  e  autonomo.  Le  iniziative  formative possono prevedere
oltre alla parte teorica ed applicativa anche un periodo di tirocinio
in azienda.
b) Moduli formativi per competenze di base:
Al fine di  garantire  o  accrescere  alcune  competenze  di  base  a
componente professionalizzante sono organizzati corsi brevi, modulari
in   aree   specifiche   collegati   all'acquisizione   di   abilita'
tecnologiche  (es.  corsi  all'uso  del  Personal  Computer)   o   di
conoscenze  specifiche  (es.  paghe  e contributi), o di conoscenze a
carattere culturale (es. lingue) o di abilita' socio relazionali leg-
ate alla  sfera  degli  atteggiamenti  (es.  la  negoziazione)  o  di
conoscenze  specifiche a carattere organizzativo gestionale legate al
sistema azienda e alle sue principali funzioni.  I  moduli  formativi
per   competenze  di  base  possono  essere  organizzati  anche  come
propedeutici o complementari alle iniziative corsuali finalizzate  al
conseguimento della qualifica.
Disposizioni attuative comuni ad a) e b):
in  relazione  ad  un elevato numero di iscrizioni e/o alla rilevante
incidenza delle spese di acquisto di materiale di consumo, di  stampa
e   fornitura   del   materiale   didattico   si  puo'  prevedere  la
partecipazione finanziaria dell'utente finale  diversificata  secondo
la  tipologia  dell'iniziativa  e  l'entita'  delle spese generali da
sostenere.
Progetto 4 - Formazione sul lavoro (iniziative a favore di giovani al
primo inserimento lavorativo e a favore degli occupati stabili)
1) Finalita':
-  supportare  il primo inserimento lavorativo dei giovani attraverso
processi di alternanza lavoro-scuola e integrare la  specificita'  di
particolari   e   diffusi   istituti  contrattuali  arricchendone  la
competente formativa professionalizzante.
-   Promuovere   negli   occupati   l'acquisizione   di    competenze
professionali  utili  ad  affrontare le trasformazioni tecnologiche e
organizzative in un'ottica di formazione continua.
2) Descrizione:
Il progetto intende sviluppare interventi formativi volti a  favorire
inserimenti professionali stabili e piu' qualificati. Inoltre intende
contribuire  a  sostenere  le  trasformazioni del sistema produttivo,
l'introduzione  di  nuove  tecnologie,  lo  sviluppo   di   capacita'
organizzative,  la  crescita  di  competenza professionali tecniche e
specialistiche.
3) Riferimenti legislativi:
Legge 19 gennaio 1955, n. 25
Legge Regionale 5 maggio 1983, n. 28
Legge 19 dicembre 1984, n. 863
Art. 5 e 6 della Legge Regionale 17 febbraio 1989, n. 13
4) Tipologia di interventi:
4.1 Azioni a favore degli apprendisti delle aziende artigiane.
4.2 Azioni a favore dei giovani assunti con  contratto  formazione  e
lavoro.
4.3  Azioni  per  favorire  l'aggiornamento, la riqualificazione e la
specializzazione degli occupati.
4.1 Intervento:
Azioni a favore degli apprendisti delle aziende artigiane
4.1.1 Obiettivi e destinatari:
Le attivita' formative sono rivolte agli  apprendisti  delle  aziende
artigiane  e  sono realizzate secondo le finalita' e le modalita' del
progetto  "L'apprendista  come  chance"  elaborato   e   sperimentato
dall'Agenzia del Lavoro, mirante ad offire un aggregato di competenza
propedeutiche  e  trasversali  all'esercizio della professionalita' e
competenze specifiche relative al settore d'impiego.
Gli interventi formativi sono finalizzati a:
- stimolare a favorire la  crescita  professionale  in  soggetti  che
operando  nel  settore  dell'artigianato  potranno  sviluppare  anche
l'opportunita' di attivarsi al lavoro autonomo;
- offrire delle  chances  ai  giovani  apprendisti  di  acquisire  ed
accrescere competenze globali (teoriche, pratiche, imprenditive);
-  sviluppare  la  cultura  della  formazione  nell'azienda artigiana
valorizzando la formazione come investimento.
4.1.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
a) Corso di  base  (primo  anno),  intersettoriale  e  finalizzato  a
rinforzare il livello cognitivo ed il livello degli atteggiamenti;
obiettivo  del  primo  anno  e'  quello  di  facilitare l'inserimento
dell'apprendista nel contesto sociale ed istituzionale riguardante il
mondo del lavoro.
b) Corso di settore (secondo anno),  mirante  ad  offrire  competenze
relative  allo  specifico  settore d'impiego in riferimento alla base
tecnologica, scientifica, operativa che supporta lo  svolgimento  dei
compiti previsti nei diversi comparti produttivi.
c)  Corso  di  specializzazione (terzo anno), mirante a sviluppare le
competenze  di  base  della  professionalita'  in  riferimento   alle
specificita' derivanti dai mutamenti dell'organizzazione del lavoro e
dall'introduzione delle innovazioni tecnologiche.
d) Percorsi formativi personalizzati:
in   alternativa   o   completamento   dei  corsi  di  settore  e  di
specializzazione  possono  essere  previsti  e  organizzati  percorsi
formativi  personalizzati  da  realizzarsi  direttamente  in azienda,
previo accordo tra la stessa e l'Agenzia del Lavoro, o da realizzarsi
presso centri e istituti specializzati interni o esterni  alla  Valle
d'Aosta.
e) Attivita' di aggiornamento, studio/ricerca, sperimentazione:
sono    previste    attivita'   di   aggiornamento,   studio/ricerca,
sperimentazione per migliorare  il  raccordo  tra  momento  formativo
esterno all'azienda e momento lavorativo interno dell'azienda, tra un
anno  formativo  ed  il  successivo;  per  integrare le iniziative di
orientamento precedenti la scelta lavorativa con quella di formazione
che assumono a strategia l'alternanza scuola-lavoro;  per  migliorare
le  competenze  psicopedagogiche  degli  operatori;  per adeguare gli
ambienti formativi alle specificita' e alle innovazioni  di  settore;
per   innovare   i   modelli   delle   iniziative  di  settore  e  di
specializzazione;  per  approfondire  la  conoscenza   dei   processi
produttivi e del lavoro nel settore dell'artigianato.
4.1.3 Disposizioni particolari:
- I contributi pluriennali alle aziende artigiane che hanno usufruito
dei  benefici della legge regionale 58/89 sono garantiti dal presente
piano.
- alle aziende artigiane e' erogato annualmente in  proporzione  alle
ore  di  frequenza un contributo ad un massimo di lire 3.000.000 (tre
milioni) per anno formativo e per ciascun apprendista frequentante  i
corsi  predisposti  e organizzati dall'Agenzia del Lavoro a titolo di
rimborso forfettario per le spese.
- Le attivita'  di  cui  al  punto  4.1.2  d)  sono  da  considerarsi
gratuite,  ma  non comportano l'erogazione di un ulteriore contributo
all'azienda.
- La Giunta Regionale su proposta dell'Agenzia del  Lavoro  emana  le
modalita' per l'erogazione dei contributi.
4.2 Intervento:
Azioni  a  favore  dei  giovani assunti con contratto di formazione e
lavoro
4.2.1 Obiettivi e destinatari:
Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani assunti  con
contratto   formazione-lavoro   e   di  contribuire  ad  elevarne  le
competenze  professionali,  possono  essere   realizzati   interventi
formativi flessibili, modulari e di durata variabile tipologizzati in
riferimento al livello di scolarita' ed alle qualifiche professionali
d'impiego.
Le  proposte  formative  alle  aziende  ed  ai  giovani  assunti sono
avanzate in attuazione o ad integrazione del progetto approvato della
Commissione  regionale  per  l'Impiego  e  si   caratterizzano   come
attivita'  formative di alternanza lavoro-scuola realizzabili in toto
o in parte all'interno  dell'azienda  e  presso  strutture  formative
extraziendali.
Gli  interventi  formativi  sono  progettati,  controllati e valutati
dall'Agenzia del Lavoro  e  sono  realizzati  con  la  collaborazione
eventuale delle aziende interessate.
I    costi   della   formazione   extraproduttiva   sono   a   carico
dell'Amministrazione Regionale e le  iniziative  formative  rientrano
nel piano regionale annuale della formazione professionale.
4.2.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
a) Interventi formativi per qualifiche di base aventi per progetto il
conseguimento   delle   qualificazioni  inquadrate  nei  due  livelli
immediatamente superiori al livello piu' basso previsto  dal  sistema
classificatorio dei contratti collettivi di lavoro.
Tali  interventi  informativi  hanno durata non infriore alle 200 ore
complessive, delle quali almeno 80 ore  sono  di  formazione  teorica
extraproduttiva.
Per  ogni  giovane  impegnato  nell'attivita'  formativa  puo' essere
riconosciuto all'impresa a titolo  di  rimborso  forfettario  per  le
spese   un   contributo  massimo  di  Lire  2.000.000  (due  milioni)
proporzionalmente al numero delle ore di effettiva presenza.
b) Interventi formativi, per professionalita' medio alte  aventi  per
oggetto  il  conseguimento  di  qualificazioni inquadrate nei livelli
superiori al terzultimo  del  sistema  classificatorio  previsto  dai
contratti collettivi di lavoro.
La  durata  complessiva  non puo' essere inferiore alle 400 ore delle
quali  almeno  140  ore   di   formazione   teorica   extraproduttiva
finalizzate  all'acquisizione di conoscenze relative alle innovazioni
tecnologiche.
Per ogni  giovane  impegnato  nell'attivita'  formativa  puo'  essere
riconosciuto   all'impresa   un   contributo   massimo   di  rimborso
forfettario  per  le  spese   di   Lire   3.000.000   (tre   milioni)
proporzionale al numero delle ore di effettiva presenza.
c)  Interventi  formativi,  per  professionalita'  elevate aventi per
oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nei  livelli
superiori  al  terzultimo  del  sistema classificatorio dai contratti
collettivi di lavoro.
La durata complessiva non puo' essere inferiore alle 600  ore,  delle
quali almeno 240 ore di formazione teorica extraproduttiva.
Per  ogni  giovane  impegnato  nell'attivita'  formativa  puo' essere
riconosciuto all'impresa un contributo massimo a titolo  di  rimborso
forfettario   per  le  spese  di  Lire  4.000.000  (quattro  milioni)
proporzionale al numero delle ore di effettiva presenza.
d) Percorsi formativi di specializzazione  anche  personalizzati  per
qualifiche  ad  alto  contenuto  professionale  o  per  qualifiche da
attestare con specifiche  certificazioni  realizzabili  in  strutture
formative  extraziendali locali od esterne alla regione. La durata di
tali interventi formativi e' legata alla fase temporale definita  dal
progetto formativo approvato dall'Agenzia del Lavoro.
Il   tale   caso  il  costo  dell'attivita'  formativa  e'  sostenuto
dall'Amministrazione Regionale fino ad un massimo dell'80% secondo la
definizione ed i costi del progetto formativo elaborato  dall'Agenzia
del Lavoro.
4.3 Intervento:
Azioni   per  favorire  l'aggiornamento,  la  riqualificazione  e  la
specializzazione degli occupati
4.3.1 Obiettivi e destinatari:
L'Agenzia del Lavoro  attua  iniziative  sperimentali  di  formazione
professionale  connesse  ai  processi  di  innovazione  tecnologica o
organizzativa nelle aziende valdostane rivolte a lavoratori occupati.
Le   iniziative  formative  sono  considerate  e  progettate  con  il
contributo delle associazioni di  categoria  e  tengono  conto  delle
richieste avanzate delle aziende interessate.
Le   azioni   possono  svilupparsi  attraverso  modalita'  diverse  e
realizzarsi con corsi  professionali,  seminari  monografici,  moduli
formativi   brevi,   studi   e   ricerche   in  riferimento  a  nuove
professionalita' e a bisogni formativi specifici.
Gli interventi  sono  rivolti  a  lavoratori  autonomi  e  dipendenti
inseriti ai vari livelli di professionalita' interessati a migliorare
competenze  direttamente  collegate  alla  professione  ed  al  ruolo
organizzativo.
Le iniziative a tipologia modulare, monografica  possono  interessare
l'area   tecnica,  tecnologica,  scientifica,  economica,  giuridica,
amministrativa, fiscale, etc.
Le iniziative sperimentali sono inserite nel  piano  regionale  della
formazione professionale.
4.3.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Nelle   aree  specialistiche  riguardanti  particolarmente  le  nuove
tecnologie, il marketing, la  gestione  d'impresa,  il  controllo  di
gestione,  la  qualita'  totale,  lo sviluppo delle risorse umane, la
sicurezza, le  lingue  straniere  settoriali,  l'Agenzia  del  lavoro
organizza:
a) Corsi professionali di specializzazione
b) seminari monografici
c) moduli formativi brevi
Progetto 5 - Innovazione delle metodologie formative.
1) Finalita':
-  favorire  la  diffusione di metodologie e tecnologie formative per
accrescere la cultura della formazione e per sviluppare  processi  di
formazione continua;
- potenziare le competenze degli operatori della formazione;
-  sviluppare  la potenzialita' di servizio all'interno e all'esterno
dell'Agenzia  per  la  progettazione,  la  programmazione  e  per  la
valutazione degli interventi formativi;
-  attivare  poli  formativi  sul  territorio  da  elevare  a  centro
dimostrativo di specifici settori produttivi;
- migliorare la capacita'  di  programmazione  e  di  gestione  degli
operatori  dell'Agenzia  del  Lavoro  in  riferimento alla conduzione
delle aziende formative.
2) Descrizione:
Con   il   progetto   si   intendono   realizzare   studi-ricerca   e
sperimentazioni   per   migliorare  la  qualita'  del  servizio,  con
particolare riferimento all'analisi dei  fabbisogni  formativi,  alla
progettazione  e  alla  valutazione  degli interventi formativi, alla
crescita professionale degli operatori della formazione.
In coerenza con le finalita' generali contenute nella  legge  statale
n.  429/89  - Piano innovazione della Formazione Professionale -, con
le indicazioni espresse nel piano triennale regionale della F.P., con
gli indirizzi della Comunita' Europea, l'Agenzia del Lavoro  promuove
interventi  e  azioni  finalizzate  al  miglioramento  della qualita'
dell'attivita'   di    formazione    professionale,    sviluppa    in
collaborazione  con  il  Servizio  Studi, Programmazione e Formazione
professionale  i  Progetti  del  piano  di  innovazione  del  sistema
regionale  e  partecipa  con  altre  regioni  italiane  ed  europee a
progetti,  comunitari finalizzati a sperimentare nuove metodologie, e
ad adeguare modelli formativi, tecnologie  e  materiali  didattici  a
processi di formazione continua.
3) Riferimenti legislativi:
Art. 5 e 6 Legge-Regionale 17 febbraio 1989, n. 13
Legge Regionale 5 maggio 1983, n. 28
Legge 12 novembre 1988, n. 492
4) Tipologia di interventi:
5.1  Azioni  di  sperimentazione  ed innovazione formative attuate in
collaborazione con altre regioni italiane ed europee.
5.2  Formazione  e  aggiornamento  di  operatori   della   Formazione
Professionale.
5.3  Consulenza  per  la  progettazione/valutazione  degli interventi
formativi.
5.4 Innovazione delle metodologie formative.
5.5 Miglioramento delle attivita' di  programmazione  e  di  gestione
della formazione professionale.
5.1 Intervento:
Azioni   di  sperimentazione  ed  innovazione  formative  attuate  in
collaborazione con altre regioni italiane ed europee
5.1.1 Obiettivi:
Per accrescere la cultura della sperimentazione  e  dell'innovazione,
per  sviluppare  coerentemente  le  politiche  attive del lavoro, per
adeguare   gli   interventi    formativi    allo    sviluppo    della
professionalita',   alla   crescita   delle   capacita'  imprenditice
manageriali, per facilitare l'interscambio di  esperienze,  l'Agenzia
del Lavoro partecipa a specifici programmi comunitari che favoriscono
lo  sviluppo  di  programmi di formazione in collaborazione con altre
realta' nazionali ed europee.
Al fine di favorire la diffusione di nuove metodologie  e  tecnologie
formative  partecipa  a  programmi  di studio e ricerca con centri di
ricerca italiani e stranieri.
Particolare attenzione e' dedicata  ai  temi  della  qualita',  della
sicurezza, dell'innovazione tecnologica, della formazione a distanza.
Le iniziative nazionali ed europee tendenti a creare poli formativi e
centri  di  servizio  dimostrativi  per  specifici settori produttivi
rappresentano l'occasione  per  la  diffusione  della  cultura  della
formazione  e  dell'innovazione nel mondo produttivo e lavorativo con
particolare riferimento alle imprese di piccole dimensioni.
Nello sviluppo triennale del Piano di  politica  del  lavoro  saranno
sviluppate le seguenti prioritarie azioni:
-  iniziative  formative  a carattere transnazionale e interregionale
con regioni dell'arco alpino;
- partecipazione ai progetti comunitari che prevedono interscambio di
esperienze;
- analisi di fattibilita' per la diffusione dell'Open Learning;
- ricerca e studio sulle  politiche  comunitarie  e  sulle  fonti  di
finanziamento;
Le  iniziative possono attingere anche a fondi di Finanziamento della
Comunita' Europea.
5.2 Intervento:
Formazione   e   aggiornamento   di   operatori   della    formazione
professionale
5.2.1 Obiettivi:
La   realizzazione   del   programma   di   formazione  professionale
dell'Agenzia del Lavoro richiede una qualificata professionalita'  di
tutti gli operatori della formazione.
L'Agenzia  del  Lavoro si avvale, di norma, per la progettazione e la
valutazione degli interventi formativi di  proprie  risorse  interne,
mentre  per  il  coordinamento  organizzativo  e  gestionale e per la
realizzazione delle iniziative utilizza le collaborazioni di  risorse
umane   esterne,   individuali  ed  associate,  competenti  per  aree
disciplinari.
Al fine di accrescere la cultura della progettualita', di favorire il
collegamento  e  l'integrazione  tra  il  sistema  della   formazione
professionale  tra  il  sistema  della formazione professionale ed il
mondo del lavoro,  di  migliorare  la  programmazione  didattica,  di
qualificare le attivita' sperimentali, di migliorare l'utilizzo delle
tecnologie  e  delle  strumentazioni didattiche, l'Agenzia del Lavoro
predispone, progetta ed attua  specifici  interventi  di  formazione,
aggiornamento  e  specializzazione per gli operatori della formazione
professionale con  particolare  riferimento  ai  docenti  delle  aree
disciplinari,  ai  coordinatori didattici, ai coordinatori gestionali
organizzativi, ai supervisori tutoriali degli stages e  dei  tirocini
in azienda.
Per  quanto  riguarda specificatamente l'attivita' di aggiornamento e
di specializzazione sono individuate le seguenti aree tematiche:
- sviluppo delle competenze professionali del formatore-docente negli
aspetti  metodologici   della   progettazione   formativa   e   della
programmazione didattica;
-   approfondimento   delle   competenze   psicopedagogiche  e  della
conoscenza delle teorie  degli  apprendimenti  anche  in  riferimento
all'utenza specifica;
-  potenziamento  delle capacita' tecniche di gestione dell'aula, dei
gruppi, dell'utilizzo di tecnologie educative;
- accrescimento della cultura della valutazione.
Per garantire una  crescita  professionale  diffusa  degli  operatori
collaboratori  esterni  dell'Agenzia del Lavoro verra' predisposto un
apposito  Piano  di  aggiornamento  e  specializzazione  comprendente
iniziative  diverse  e  complementari attraverso l'organizzazione dei
corsi, seminari, moduli formativi brevi e ricorrenti.
5.3 Intervento:
Consulenza  per   la   progettazione/valutazione   degli   interventi
formativi
5.3.1 Obiettivi:
Allo scopo di promuovere la realizzazione di iniziative di formazione
professionale l'Agenzia del Lavoro svolge attivita' di consulenza per
la progettazione e la valutazione di interventi formativi finalizzati
all'occupazione,    alla   qualificazione,   alla   riqualificazione,
all'aggiornamento e alla specializzazione, per  soggetti  pubblici  e
privati, ed in particolare in riferimento a:
-   iniziative   formative   promosse   da   servizi  ed  assessorati
dell'Amministrazione Regionale e degli Enti locali territoriali;
-  iniziative  formative  proposte  da  imprese  ed   Enti   pubblici
economici, anche tramite loro consorsi.
In particolare l'Agenzia del Lavoro svolge attivita' di:
-  consulenza alle aziende private operanti nel settore del terziario
e dei servizi (area organizzativa - gestionale  -  amministrativa)  e
nel settore industriale (area tecnologico-produttiva);
- consulenza a servizi operativi dell'Amministrazione Regionale e per
il settore socio-assistenziale;
-   consulenza   per   iniziative   formative   di   aggiornamento  e
specializzazione rivolte ad operatori della formazione.
Per la realizzazione di interventi formativi propri o  per  conto  di
altri,  l'Agenzia  del  Lavoro  predisporra' un adeguato progetto per
consolidare una struttura di erogazione  degli  interventi  formativi
con   specifica   attivita'   nelle   fasi  di  organizzazione  e  di
realizzazione.  L'organizzazione  e  la  realizzazione  dei  progetti
formativi  necessitano  di  un'efficiente  struttura specificatamente
dedicata all'erogazione degli interventi da definire  nel  corso  del
triennio 1992-1994.
5.4 Intervento:
Innovazione delle metodologie formative
5.4.1 Obiettivi:
In  coerenza  con le finalita' generali contenute nella Legge Statale
n. 492/89 - Piano innovazione della formazione Professionale -,  sono
promosse   azioni  di  studio,  analisi,  ricerca  e  sperimentazione
concorrenti a qualificare gli interventi di Formazione  Professionale
per:
-   arricchire   la   conoscenza   dei  fabbisogni  formativi,  della
professionalita'  e  del  lavoro  definendo  modelli,   tecniche   di
rilevazioni e procedure;
- costruire un sistema delle verifiche per arricchire e diffondere la
cultura della valutazione;
-  migliorare  le  competenze  professionali  degli  operatori  della
formazione professionale in particolare riferite  alla  progettazione
formativa;
5.4.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
a)   Elaborazione   di   un  modello  di  analisi  della  domanda  di
professionalita' e dei fabbisogni formativi.
Al fine di collegare con maggior coerenza la progettazione  formativa
ai  reali fabbisogni di professionalita' e verificare la congruenza e
la coerenza tra le competenze professionali ed il ruolo professionale
ricoperto in sede lavorativa si  rende  necessario  conoscere  sempre
meglio  e  con  continuita'  il contesto entro il quale si esprime il
fabbisogno formativo, la realta' lavorativa concreta  in  particolare
per  la  dimensione  delle  modificazioni  e  delle  innovazioni  dei
processi   tecnologici   del   lavoro   e   dello   sviluppo    della
professionalita';
In tale senso l'intervento prevede:
-  l'impostazione di uno studio di fattibilita' per la definizione di
un impianto metodologico e per l'elaborazione di una  metodologia  di
analisi applicabile a contesti differenti;
-  la sperimentazione e la messa a punto di un modello di analisi con
l'individuazione degli indicatori di efficacia ed efficienza;
- la specializzazione dei progettisti dell'Agenzia del Lavoro;
-  il  confronto  e  lo  scambio  di  esperienze  con  altri  enti  e
istituzioni specializzati nazionali e comunitari;
-  la  costituzione  di  un  laboratorio  interno  e  permanente  per
l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni formativi.
b) analisi e sperimentazione di modelli formativi innovativi.
Al fine di:
-  promuovere  all'interno  dell'Agenzia del Lavoro l'acquisizione di
una metodologia omogenea nella progettazione formativa in riferimento
alle specificita' dei fabbisogni formativi;
- favorire lo sviluppo delle professionalita' degli  operatori  della
formazione professionale in merito a:
- analisi fabbisogno formativo;
- individuazione e progettazione interventi;
- sperimentazione di modelli formativi innovativi;
- strutturazione e sperimentazione di sistemi di valutazione.
Strutturare  una  rete di supporto informativo-conoscitivo utile alle
diverse fasi di realizzazione ed elaborazione di un intervento.
L'attivita' prevista riguarda e comprende le seguenti azioni:
-  attivita'  di  studio  e  ricerca  nell'ambito  dell'analisi   dei
fabbisogni  formativi  ed  in  particolare  nell'analisi delle figure
professionali e nell'analisi del lavoro.
- Attivita' di analisi e confronto di modelli formativi ed innovativi
presenti in altre realta'.
- Attivita' seminariali  e  di  formazione  rispetto  ai  temi  della
formazione professionale.
-  Sperimentazione  all'interno delle singole iniziative di modelli e
metodi  per  l'analisi   del   fabbisogno,   la   progettazione,   la
realizzazione e la valutazione degli interventi.
Costituzione  di  un  laboratorio  sperimentale  fondato su gruppi di
lavoro coordinati, i quali avranno il compito di attivare  le  azioni
sopra specificate.
c) Elaborazione di modelli di valutazione e di verifica.
Al fine di:
-   adeguare   le  competenze  professionali  degli  operatori  della
formazione allo sviluppo del dibattito nazionale  e  comunitario  sul
tema della valutazione degli interventi formativi;
- sviluppare un modello proprio generalizzato ed omogeneo applicabile
alle  iniziative gestite direttamente dall'Agenzia del Lavoro secondo
le linee di indirizzo elaborate a livello regionale in attuazione del
Piano Innovazione;
-  accrescere  la  cultura  della  valutazione  tra   gli   operatori
dell'Agenzia.
Si realizzano le seguenti azioni:
- definizione di un sistema integrato di verifiche rispetto a fasi ed
ambiti diversi del processo formativo concernenti a:
-   valutazioni   del   progetto  formativo  (congruenza,  efficacia,
efficienza, coerenza in relazione  ai  bisogni  formativi,  obiettivi
formativi, contenuti delle sperimentazioni didattiche);
- valutazioni di processo (itinere);
- valutazione degli apprendimenti;
- valutazione del contesto formativo (consenso)
-  follow up (confronto tra cambiamenti attesi e risultati formativi,
nel medio e lungo periodo).
5.5 Intervento:
Miglioramento  delle  attivita'  di  programmazione  e  di   gestione
dell'attivita' di formazione professionale
L'intervento   prevede  l'implementazione  del  modello  informativo-
gestionale e organizzativo per la programmazione e  conduzione  degli
interventi formativi; esso e' realizzato secondo le finalita' del Pi-
ano  triennale  regionale  ed  i  progetti  innovativi  regionali (L.
492/89).
5.5.1 Obiettivi:
-  Definizione di un modello gestionale delle attivita' di Formazione
Professionale;
- definizione di  procedure  omogenee  per  la  programmazione  e  la
gestione delle iniziative;
-  elaborazione  della  modulistica adeguata per rendere operativo il
processo dalla preventivazione al controllo;
- aggiornamento degli operatori dell'Agenzia del Lavoro  per  rendere
piu'  efficace  la capacita' di programmazione, e di pianificazione e
di gestione degli interventi formativi.
5.5.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Al fine di definire il modello per le procedure e la  gestione  delle
iniziative  di  formazione  professionale  dell'Agenzia del Lavoro si
attuano le seguenti fasi di lavoro:
- rilevamento delle procedure esistenti;
- analisi delle indicazioni derivate dal sistema regionale  (servizio
studi e programmazione) e dai modelli del Fondo Sociale Europeo;
-  analisi  organizzativa  per  rilevare  i punti di criticita' nella
gestione attuale ed individuare il modello  organizzativo  idoneo  ad
acquisire  il modello gestionale in funzione dei vincoli inderogabili
del sistema;
- creazione dei presupposti organizzativi per la messa  a  punto  del
sistema gestionale-informativo;
- formazione e aggiornamento degli operatori dell'Agenzia.
Macro  obiettivo  3:  Riequilibrare  il  mercato del lavoro favorendo
l'inserimento e/o reinserimento  di  soggetti  appartenenti  a  fasce
deboli
Progetto  1  -  Iniziative  a  favore  di  fasce marginali (disabili,
detenuti ed ex-detenuti, ex tossicodipendenti,  ex  alcooldipendenti,
extracomunitari, drop-out sociali)
1) Finalita':
Con   il   presente   progetto  si  intendono  realizzare  interventi
sperimentali con diversi  strumenti  integrativi  mirati  a  favorire
l'accesso al mondo del lavoro da parte di persone poste - per diversi
motivi  - in situazioni di marginalita', in armonia con un piu' vasto
disegno di integrazione sociale delle stesse.
Tale finalita' generale si specifica in alcuni obiettivi:
1.1 favorire l'inserimento al lavoro  di  soggetti  disabili  fisici,
psichici  e/o sensoriali come pure di soggetti aventi caratteristiche
di disagio sociale;
1.2  riabilitare  al  lavoro  gli  ex-tossicodipendenti  e  gli   ex-
alcooldipendenti;
1.3  reinserire  nella  vita  sociale  e  lavorativa  detenuti ed ex-
detenuti;
1.4 migliorare la professionalita' e la vita di relazione  dei  drop-
out sociali e degli immigrati extracomunitari.
2) Metodologia Generale:
Il   criterio   portante  l'intervento  dell'Agenzia  del  Lavoro  e'
costituito dal significato riabilitativo e promozionale del lavoro.
Riabilitativo, nel senso che il lavoro favorisce la  delineazione  di
un'identita'  matura,  facendo leva sulle potenzialita' personali per
stimolare una maggiore stima di se' ed una piu' accentuata e positiva
apertura sociale.
Promozionale, poiche' per mezzo di esso si permette la valorizzazione
delle risorse umane, anche di quelle che incontrano maggiori ostacoli
di integrazione sociale.
Tutto   cio'  e'  possibile  non  gia'  "per  decreto"  o  unicamente
attraverso incentivi economici, ma attraverso  l'offerta  di  servizi
qualificati  e  mirati  che  siano  in  grado  di motivare gli attori
sociali  agli  obietti  del  progetto,  e  quindi   di   accompagnare
adeguatamente  ogni  percorso  individuale di inserimento, rinforzo e
reinserimento delle persone nell'ambito di lavoro.
Occorre pertanto una diversificazione delle metodologie da adottare a
seconda dei differenti soggetti e delle  situazioni  di  marginalita'
cui sono interessati:
a) si parla di inserimento per quelle persone che trovano difficolta'
nel mondo del lavoro, non avendo potuto svolgere precedenti attivita'
in  tale  ambito  (es.:  disabili,  drop-out sociali, extracomunitari
senza precedenti esperienze);
b) la metodologia del sostegno/rilancio e' necessaria per coloro che,
pur ricoprendo una posizione lavorativa, vivono in una condizione  di
particolare  difficolta'  a  causa  di situazioni personali o sociali
intervenienti  (tossicodipendenti,  alcolisti,  disabili,  giovani  a
rischio di devianza);
c)  la  metodologia  del  reinserimento si impone per coloro che, per
motivi  diversi,  hanno  subito   un   allontanamento   dall'ambiente
lavorativo  (es.  invalidi da traumi conseguiti in eta' di lavoro, ex
tossico-dipendenti, ex alcoolisti, ex carcerati, extracomunitari  con
precedenti  esperienze)  e necessitano pertanto di un nuovo approccio
al lavoro.
Naturalmente, non ogni soggetto  marginale  presenta  caratteristiche
tali  da  potersi  inserire  in  misura  minimamente produttiva in un
ambiente di lavoro e da sortire da  tale  esperienza  esiti  positivi
sulla propria personalita'; cosi' pure non tutte le organizzazioni di
lavoro possiedono requisiti tali da renderle idonee ad un inserimento
lavorativo di soggetti marginali.
Il  metodo qui adottato indica i criteri del lato della domanda e dal
lato dell'offerta che  consentono  la  delineazione  di  un  progetto
potenzialmente positivo di inserimento lavorativo di fasce marginali.
Infine,  ogni  progetto  di inserimento lavorativo di fasce marginali
non e' completo se non inserisce  in  un  piu'  ampio  intervento  di
inserimento  sociale,  che  sappia  operare opportunamente sui legami
familiari e comunitari, sulle relazioni sociali, sulle  attivita'  di
espressione di tipo non lavorativo.
Per  questo  il  Progetto Marginalita' richiede una forte partnership
con l'Ufficio  Regionale  del  Lavoro  e  della  Massima  Occupazione
(URLMO),  l'Assessorato  della  Sanita'  e  Assistenza  Sociale della
Regione, con l'U.S.L., con il sistema scolastico e formativo, con gli
Enti Locali,  con  le  forze  sociali,  economiche,  culturali  e  di
volontariato.
Gli  strumenti  previsti  nel  presente  progetto  consistono  in  un
ventaglio di iniziative volte ad offrire servizi personalizzati  alle
diverse persone poste in situazione di marginalita'.
Sono   pertanto   molteplici   i  percorsi  possibili:     formativo-
professionale, tramite tirocinio, attraverso la cooperazione;  infine
e'   possibile  delineare  percorsi  di  inserimento  lavorativo,  in
particolari situazioni, ricorrendo agli strumenti del cantiere scuola
e  dei  lavori  socialmente  utili,  come previsto in altre parti del
presente Piano.
3) Riferimenti legislativi:
/ Artt. 4-5-8 della legge regionale 17 febbraio 1989 n. 13
/ Legge regionale 5 maggio 1985 n. 28 e successive  modificazioni  ed
integrazioni
/ Legge regionale n. 54 dell'11 agosto 1981
/ Legge-quadro n. 845/1978 sulla formazione professionale
/ Legge 482/68 sul collocamento obbligatorio
/ T.U. sulle tossicodipendenze n 302/90
/ Legge 663/86 di riforma del sistema carcerario
/ Legge n. 39/90
/ Legge n. 354/75
4) Tipologia interventi:
4.1)  Servizio  per  la  promozione  dell'integrazione  lavorativa di
soggetti marginali
La creazione di tale servizio si  giustifica  con  la  necessita'  di
motivare   adeguatamente   le  imprese  locali  ad  un  atteggiamento
maggiormente  favorevole  all'inserimento  lavorativo  dei   soggetti
marginali.
Per  raggiungere tale obiettivo occorre sviluppare un servizio mirato
e personalizzato che sappia accompagnare adeguatamente  l'inserimento
lavorativo   in  modo  da  sortirne  esiti  positivi  in  termini  di
rafforzamento della personalita', assunzione di  ruoli  lavorativi  e
contributo alle finalita' dell'azienda.
Il   servizio   e'   centrato   sull'azione   di   una  nuova  figura
professionale: l'operatore dell'integrazione lavorativa.
4.2) Interventi formativi e
4.3) tirocini lavorativi per utenti in condizioni di marginalita', di
disagio sociale
Tali interventi rappresentano strumenti mirati e personalizzati volti
a favorire l'approccio al mondo del lavoro delle  seguenti  categorie
di persone:
4.3.1)  di soggetti disabili segnalati inclusi i soggetti di cui alla
legge regionale 11 agosto 1981, n. 54:
a) dai competenti servizi;
b) dall'URLMO ai sensi della legge 482;
4.3.2) di ex-tossicodipendenti ed  ex-alcooldipendenti  segnalati  da
competente servizio dell'U.S.L.;
4.3.3) di detenuti e di dismessi dal carcere;
4.3.4)  di extracomunitari in possesso di una regolare autorizzazione
a soggiornare in Valle d'Aosta;
4.3.5) di soggetti con problematiche di disagio sociale segnalati dai
competenti servizi.
I tirocini sono attivita'  osservative-orientative,  formative  o  di
accompagnamento mirato al lavoro.
Sono   quindi   solo  in  parte  alternativi  al  percorso  formativo
strutturato e, precisamente nei casi in cui per motivi  organizzativi
o  per variabili spazio-temporali la persona da formare e quindi ins-
erire al lavoro non possa partecipare ai corsi di formazione.
4.4) Lavoro cooperativo e solidarieta' sociale
Con   questo   intervento  si  intende  valorizzare  massimamente  lo
strumento  del  lavoro  cooperativo,   ed   in   particolare   quello
finalizzato  alla  solidarieta'  sociale, per offrire alle persone in
condizioni di marginalita' occasioni e  risorse  per  un  disegno  di
integrazione lavorativa e sociale.
La cultura cooperativa - la' dove si esprime nel modo piu' pieno - si
presta  attivamente  ad  un  disegno di accoglienza, socializzazione,
formazione e valorizzazione lavorativa delle  persone  verso  cui  e'
orientato il presente progetto.
4.5) Incentivi all'assunzione di soggetti marginali
Per  ogni  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato instaurato con
lavoratori disabili, ex-tossicodipendenti, ex alcoolisti, ex-detenuti
sono  previsti   contributi   di   durata   massima   triennale   per
l'aggerimento  dei  costi  di assunzione ed adattamento professionale
secondo la modalita' e le entita' individuate nell'intervento  6  del
presente progetto.
4.6)  Impiego  sperimentale  di detenuti di semiliberta' o ammessi al
lavoro esterno per lavori di pubblica utilita'.
Tale intervento  si  propone  di  favorire  l'inserimento  sociale  e
lavorativo  dei  detenuti,  nonche'  di  favorire  il  loro  recupero
attraverso  l'impiego  in  opere  e  servizi  di  pubblica  utilita',
promossi d'intesa con gli Enti Locali, e da questi gestiti.
4.1 Intervento:
Servizio  per  la promozione dell'integrazione lavorativa di soggetti
marginali
4.1.1 Obiettivi e destinatari:
Il servizio in oggetto  rappresenta  lo  strumento  piu'  idoneo  per
sviluppare   un  approccio  mirato  e  promozionale  all'integrazione
lavorativa di soggetti marginali.
Esso  opera  in  modo  differenziato  in  riferimento  alle   diverse
tipologie  di  soggetti, ed inoltre si sviluppa in modo conforme alle
differenti realta' territoriali sub-regionali (comprensori).
4.1.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
L'intervento si caratterizza  per  una  logica  di  potenziamento  ed
accompagnamento  del percorso di vita delle persone poste in stato di
marginalita',  con  l'intento  di  migliorare  la   possibilita'   di
espressione e di protagonismo nel senso dell'integrazione.
L'Agenzia propone ai diversi soggetti impegnati nello stesso campo un
metodo   collaborativo  di  lavoro,  chiamandoli  a  concorrere  alla
realizzazione di interventi personalizzati alla luce di un "percorso-
tipo" di passaggio dalla scuola o dall'inazione alla formazione ed al
lavoro.
Tale percorso si caratterizza come successione di diverse fasi:
a) osservazione;
b) orientamento;
c) intervento formativo attuato mediante la frequenza ad un corso  di
formazione  professionale,  realizzato  secondo  la metodologia della
modularita' e dell'alternanza formazione-lavoro, o con esperienze  di
socializzazione   lavorativa,   stages   o   tirocini  realizzati  in
laboratorio o imprese,  anche  cooperative,  sulla  base  di  precisi
protocolli  che  prevedevano  la  presenza  di  operatori e strumenti
adeguati;
d) integrazione nella comunita' sociale. Cio' puo'  avvenire  tramite
azioni   di   associazioni,   gruppi,   singoli  volontari  anche  in
collaborazione con gli enti locali territoriali minori;
e)  inserimento  lavorativo.  Questa fase corrisponde alla competenza
specififca degli operatori dell'Agenzia del lavoro.
Questi agiscono attraverso  un  sistematica  e  continua  ricerca  di
opportunita'  lavorativa  nel  territorio  di  riferimento (mappatura
aziendale);  collaborano  con  l'equipe  in  particolare  nella  fase
dell'orientamento,  della  formazione professionale e delle attivita'
ad essa connesse.
Al termine di queste ultime  si  prendono  a  carico  delle  persone,
accompagnandole  nella  realta' di lavoro identificata in precedenza,
operando sulla base di precisi protocolli operativi in collaborazione
con i tutores aziendali.
f) monitoraggio permanente degli inserimenti lavorativi effettuati.
Per  tale  iniziativa  e'  necessaria  la   presenza   di   operatori
specializzati.   A  questo  scopo  l'Agenzia  promuove  un  corso  di
formazione per operatori dell'inserimento  lavorativo,  basato  sulla
metodologia  dello studio-azione, ovvero della progressiva assunzione
di responsabilita' operative nei contesti territoriali definiti.
In parallelo all'attivita' operativa si punta alla costruzione di una
banca dati sia sul  lato  della  domanda  disponibile  ad  accogliere
soggetti  marginali  che  sul  lato  dell'offerta.  Una volta messa a
punto, tale banca dati verra' assorbita dal  progetto  rilevazione  e
monitoraggio del mercato del lavoro.
Il  servizio puo' farsi carico, in via sperimentale, anche della fase
di informazione, osservazione ed orientamento formativo-professionale
relativo all'area dei soggetti marginali.
Cio'  e'  reso  necessario  dalla   particolarita'   dell'ambito   di
intervento, e dalla necessita' di competenze specifiche.
Una  volta  attivato,  tale  servizio  potra'  essere  attribuito  ai
rispettivi interventi presenti nell'Agenzia.
4.1.3 Disposizioni attuative:
Il progetto di creazione del servizio  ha  durata  triennale.  In  un
primo  tempo  l'obiettivo prioritario e' dato dalla realizzazione del
corso di formazione per operatori  dell'integrazione  lavorativa,  in
parallelo  al  quale si operera' per creare le migliori condizioni di
operativita' sui territori di intervento.
Questi saranno in un primo tempo circoscritti alla  base  Valle,  per
meglio corrispondere alla natura sperimentale dell'intervento.
Successivamente  l'azione  si estendera' su tutto il territorio della
Valle. L'ambito di intervento piu' rilevante e' indubbiamente  quello
dell'handicap,  ovvero  la  condizione  di  marginalita'  che vede un
maggior numero di persone coinvolte.
Ma gli operatori saranno ben presto coinvolti anche sulle altre  fig-
ure di marginalita' previste nel presente progetto.
In  tal modo, dopo un'opportuna verifica, sara' possibile superare la
fase  sperimentale,  portare  queste  iniziative  ad   una   gestione
consolidata.
4.2 Intervento:
Interventi  formativi  per  utenti in condizioni di marginalita' e di
disagio sociale
4.2.1 Obiettivi e destinatari:
La metodologia promozionale adottata dal presente progetto prevede da
un lato un'attenta selezione attitudinale delle  persone  interessate
all'integrazione  lavorativa e dall'altro una ricerca intensiva delle
posizioni di lavoro piu' conformi alle loro caratteristiche.
Ma  la  compatibilita'  della domanda e dell'offerta in molti casi e'
solo  potenziale:  e'  quindi  necessario  un  attento   e   rigoroso
intervento  formativo  volto a portare sia le persone hadicappate che
soggetti  portatori  di  disagio  sociale  (definiti  anche  drop-out
sociali)  a  standard  minimi di formazione (in termini di contenuti,
abilita' e comportamenti). Cio'  e'  possibile  attraverso  corsi  di
formazione  professionale  che possono seguire una metodologia sia di
gruppo che individuale.
I destinatari sono:
/ soggetti disabili con percentuale di invalidita' superiore  al  66%
segnalati  dai  competenti  servizi ai sensi della legge regionale 11
agosto 1981, n. 54;
/ soggetti disabili con percentuale di invalidita' superiore  al  45%
segnalati dai competenti servizi;
/  invalidi  civili  iscritti alle liste di collocamento obbligatorio
(legge 482/68) con invalidita' superiore al 45%;
/ ex alcoolisti ed ex tossicodipendenti segnalati dall'U.S.L.;
/ detenuti e dimessi dal carcere;
/  lavoratori   extracomunitari   in   possesso   di   una   regolare
autorizzazione a soggiornare in Valle d'Aosta;
/  giovani  in  situazione  di  disagio  sociale,  che  si  evidenzia
nell'indisponibilita'   verso   esperienze   scolastiche   e    nella
difficolta'  ad  inserirsi  in  maniera  stabile nel mondo del lavoro
segnalati dai competenti servizi.
4.2.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Gli interventi formativi sono effettuati secondo modalita', durata  e
metodologia    coerenti    alle   specifiche   esigenze   dell'utente
considerato.
Essi  hanno  una  strutturazione  modulare,  e   presentano   un'alta
personalizzazione del metodo didattico.
Occorre   distinguere   tra   diversi   approcci   formativi,  ognuno
specificato da un particolare tipo di problema degli allievi:
a) corso strutturato, di durata massima di sei  moduli  (di  600  ore
ciascuno)  per  i soggetti che necessitano di un approccio graduale e
con  tempi  lenti  per  l'acquisizione  di  conoscenze,  abilita'   e
comportamenti minimali per poter operare in un ambiente di lavoro;
b)  corso  breve,  della  durata massima di due moduli (ognuno di 600
ore), realizzato con forte  carattere  di  alternanza  e  secondo  la
metodologia del "compito reale";
c)  inserimento in iniziative formative ordinarie, con un servizio di
sostegno e di accompagnamento  rivolto  ad  allievi  che  necessitano
unicamente di uno specifico ausilio;
d)  crediti  formativi,  ovvero  percorsi  di formazione individuali,
composti da moduli differenti, svolti  nelle  modalita'  piu'  varie,
purche' delineanti un disegno armonico compiuto;
e)  qualora vi siano sbocchi occupazionali per invalidi civili di cui
alla    legge    482/68,    puo'    essere    svolta     un'attivita'
formativa/addestrativa   nel  posto  di  lavoro,  anche  individuale,
precedente all'assunzione e non superiore ai 12 mesi.
4.2.3 Disposizioni attuative:
Per le attivita' sopra indicate l'Agenzia del  Lavoro  si  avvale  di
differenti soluzioni:
a) strutture formative pubbliche o private di imprese o loro consorzi
anche operanti in ambito extra-regionale od extra-nazionale;
b) strutture che erogano servizi di istruzione professionale presenti
nel territorio della Valle;
c) all'interno delle proprie strutture;
4.3 Intervento:
Tirocini aziendali individualizzati
4.3.1 Obiettivi e destinatari:
Con  tale  intervento  si  intende  dare  sostegno  a  quelle persone
(portatori  di  handicap,  soggetti  con  esperienze  di  detenzione,
alcoolismo,  tossicodipendenza o con problemi psichiatrici, disagiati
sociali),  per  le  quali  non  e'  necessario  effettuare  corsi  di
formazione,  o  che  hanno svolto attivita' di formazione di base non
concretizzatesi in un inserimento lavorativo.
Si intende quindi facilitare l'incontro tra i soggetti in questione e
il  mondo  del  lavoro   puntando   ad   una   approccio   mirato   e
personalizzato.
4.3.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Il  tirocinio  costituisce  un'esperienza  di esclusivo addestramento
professionale nel luogo di lavoro ed e' sostenuto, ove necessario, da
momenti di formazione teorica.
Lo strumento del tirocinio e' inteso con tre diverse accezioni:
1.  tirocinio  di  osservazione  e  di  orientamento   che   dovrebbe
permettere  di capire le potenzialita' e le disposizioni del soggetto
(durata massima: 8 mesi);
2. tirocinio formativo volto all'acquisizione di conoscenze; abilita'
e comportamenti che abilitino la persona all'esercizio dell'attivita'
lavorativa, anche in forma di ripresa  e  mantenimento  di  capacita'
apprese  in  precedenti rapporti di lavoro o tirocini che hanno avuto
un'interruzione (durata massima: 18 mesi);
3. tirocinio di inserimento graduale nel  mondo  del  lavoro  (durata
massima: 10 mesi).
Per  i portatori di handicap piu' gravi ed altri soggetti similari si
potranno prevedere tirocini graduati  con  obiettivi  diversi  e  che
possono essere integrati fra di loro.
La durata complessiva massima dei tirocini e' di 3 anni.
4.3.3 Disposizioni attuative:
Con riferimento agli invalidi civili con invalidita' supriore al 45%,
potra'  essere  promossa  tra  azienda  e  Commissione  Regionale per
l'Impiego  una  deliberazione  ai  sensi  dell'articolo  25  per   la
concessione della chiamata nominativa.
La  Regione  sostiene la spesa derivante dalla presenza della persona
nell'ambiente di lavoro mediante:
- corresponsione al tirocinante di una borsa di tirocinio;
- rimborso spese al tirocinante e copertura del costo  di  trasporto,
mensa, indumenti di lavoro;
- copertura assicurativa Inail e RLT;
- copertura di eventuali costi di insegnamento, addestramento, tutor-
ing, supervisione dell'addestramento, anche tramite la collaborazione
di esperti esterni.
4.4 Invervento:
Lavoro cooperativo e solidarieta' sociale
4.4.1 Obiettivi e destinatari:
La   cooperazione,   sia  di  lavoro  che  di  solidarieta'  sociale,
rappresenta   uno    strumento    privilegiato    di    orientamento,
socializzazione,  formazione,  terapia  ed inserimento lavorativo per
soggetti posti in situazione di marginalita', in forza della  cultura
mutualistica che ne informa l'organizzazione e l'operativita'.
L'obiettivo  del  presente intervento e' delineare una rete stabile e
dinamica di collaborazioni tra Agenzia del Lavoro e mondo cooperativo
al fine di  consentire  al  maggior  numero  di  persone  cui  questo
progetto si riferisce di avvalersi efficacemente di tale risorsa.
4.4.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Il  rapporto di collaborazione che si intende sviluppare con il mondo
cooperativo prende la definzione di  alcune  tipologie  di  strumenti
conformi agli obiettivi del presente progetto, e precisamente:
a)  osservazione ed orientamento: cio' e' possibile in quelle cooper-
ative nelle quali siano presenti laboratori centrati sulla manualita'
e sul principio dell'autonomia personale. Inoltre  e'  necessaria  la
presenza di almeno un tutor opportunamente formato a tale compito;
b)   moduli   di  formazione  sul  lavoro  (stages,  tirocini)  e  di
socializzazione lavorativa: e'  necessario  che  i  lavoratori  siano
realmente  finalizzati  ad  attivita'  produttive e quindi presentino
criteri  organizzativi   rigorosi   (e'   percio'   preferibile,   la
cooperazione  di  produzione  e  lavoro).  Inoltre  e' essenziale una
capacita' formativa da parte degli operatori e dei tutor.
c) inserimenti lavorativi: occorre in questo caso privilegiare le co-
operative di produzione e lavoro, ovvero situazioni  nelle  quali  il
soggetto  in  condizione (o a rischio) di marginalita' sia affiancato
ad un operatore esperto, che svolge normalmente  compiti  finalizzati
alla realizzazione di prodotti o servizi "di mercato".
4.4.3 Disposizioni attuative:
Gli  obiettivi  relativi  al  presente  intervento  si  realizzeranno
attraverso l'elaborazione di  protocolli  di  collaborazione  con  il
mondo  della  cooperazione,  coinvolgendo sia le Centrali cooperative
che le singole organizzazioni.
Tali protocolli dovranno prevedere:
a) i criteri di affidabilita' dell'impresa cooperativa;
b) la tipologia degli strumenti attivabili;
c) le  caratteristiche  sia  dell'organizzazione  che  del  personale
coinvolto in tali iniziative;
d) i criteri di valutazione;
e) i parametri finanziari della collaborazione.
4.5 Intervento:
Incentivi all'assunzione di soggetti marginali
4.5.1 Obiettivi e destinatari:
Il  presente  intervento  intende  agevolare l'assunzione di soggetti
marginali (portatori di handicap con invalidita' superiore al 45%  ad
esclusione    dei   soggetti   segnalati   dai   competenti   servizi
dell'Assessorato alla Sanita' ed  Assistenza  Sociale  in  base  alla
legge  11.08.1981  n.  54,  ex  tossicodipendenti,  ex alcoolisti, ex
detenuti), i quali presentano difficolta' nell'accesso al lavoro.
Tali incentivi hanno lo scopo di alleggerire i costi di inserimento e
di adattamento e sono differenziati nell'ammontare e nella durata  in
relazione  al  grado  di  difficolta'  nell'inserimento al lavoro dei
soggetti coinvolti.
4.5.2 Descrizione:
L'intervento  si  concretizza  nella  concessione  di  contributi per
l'assunzione a tempo indeterminato, anche a part-time,  dei  soggetti
indicati ai punti successivi.
4.5.3 Modalita' di realizzazione:
Per  ogni  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato instaurato dai
datori di lavoro operanti nella  Regione,  con  lavoratori  residenti
nella  Regione Valle d'Aosta (salvo diverse disposizioni di legge) ed
appartenenti alle categorie sotto indicate, puo' essere  concesso  un
contributo determinato nel modo seguente:
a)   Contributi   all'assunzione   di  disabili  fisici,  psichici  e
sensoriali:
- con eta' inferiore a 25 anni:
* alla fine del 1 anno L. 8.000.000
* alla fine del 1 anno L. 6.000.000
* alla fine del 3 anno L. 4.000.000
- con eta' superiore ai 25 anni e invalidita' compresa tra il  46  ed
il 66%:
* alla fine del 1 anno L. 10.000.000
* alla fine del 2 anno L. 8.000.000
* alla fine del 3 anno L. 6.000.000
-  con  eta'  superiore  a 25 anni e invalidita' superiore al 66% (ad
esclusione dei soggetti inseriti dalla legge regionale 11 agosto 1981
n. 54 e successive modificazioni):
* alla fine del 1 anno L. 12.000.000
* alla fine del 2 anno L. 10.000.000
* alla fine del 3 anno L. 8.000.000
b) contributi per ex alcoolisti, ex tossicodipendenti:
- con eta' inferiore a 29 anni:
* alla fine del 1 anno L. 7.000.000
* alla fine del 2 anno L. 5.000.000
- con eta' superiore a 29 anni:
* alla fine del 1 anno L. 9.000.000
* alla fine del 2 anno L. 7.000.000
c) contributi per ex detenuti:
* alla fine del 1 anno L. 4.000.000
4.6 Intervento:
Impiego sperimentale di detenuti in semiliberta' o ammessi al  lavoro
esterno per lavori di pubblica utilita'.
4.6.1 Obiettivi e destinatari:
Il  presente  intervento,  a carattere sperimentale, e' finalizzato a
favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei  detenuti  attraverso
il  loro  impiego  in opere e servizi di pubblica utilita' attraverso
gli strumenti della "semiliberta'" e del "lavoro all'esterno".
4.6.2 Modalita' di realizzazione:
I  Comuni  e  le  Comunita'  Montane  interessati   ad   attuare   la
sprimentazione   presentano   all'Agenzia  del  Lavoro  progetti  che
prevedano l'esclusivo impiego esterno in opere e servizi di interesse
sociale.
La Giunta Regionale, d'intesa con l'amministrazione  penitenziaria  e
con quella giudiziaria, determina i progetti da attuare con priorita'
tra quelli presentati.
Descrizione:
1. Ogni progetto dovra' contenere:
a)   la   descrizione  dell'attivita'  ed  eventuali  caratteristiche
 
professionli richieste ai partecipanti:
b) il numero di soggetti che si intendono utilizzare;
c) le modalita' organizzative dell'attivita';
d)  la  durata  dell'attivita'  prevista  per  ciascun  progetto, che
dovra', come durata, essere compresa tra i 3 e i 9 mesi;
e) il preventivo finanziario
2. La responsabilita' della gestione dei progetti fa capo  agli  Enti
locali  proponenti  che  dovranno incaricare personale proprio per la
guida ed il controllo dell'attuazione dell'attivita' prevista.
3. a) I detenuti da impiegare  nei  progetti  sono  individuati,  per
ciascun  progetto,  dall'amministrazione penitenziaria, tenendo conto
delle   eventuali   professionalita'   richieste   dall'Ente   locale
proponente in relazione all'attivita' da svolgere.
b)  La  partecipazione  di  ciascun  detenuto al progetto deve essere
preceduta  da  un   dichiarazione   di   consenso   dell'interessato,
rilasciata  alla  Amministrazione  penitenziaria.  Tale dichiarazione
comporta l'obbligo di partecipazione assidua ed efficace a  tutte  le
attivita'  previste  dal  progetto,  eccettuato il caso di leggittimo
impedimento.
c) Il venire meno alla condizione di detenuto comporta  la  decadenza
della  partecipazione  al  progetto.  Analoga  decadenza  puo' essere
disposta in  qualsiasi  momento  dall'Amministrazione  penitenziaria,
autonomamente o su motivata richiesta dell'Ente locale proponente.
d)  L'impiego  di  detenuti  nei  progetti,  in  considerazione delle
esclusive finalita' sociali, non comporta instaurazione  di  rapporto
di lavoro.
e)   Nella   determinazione   del  costo  del  progetto,  l'attivita'
lavorativa viene valutata nella misura prevista  dall'art.  22  della
legge  26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni.
Si  assume  come  contratto  collettivo  nazionale   di   lavoro   di
riferimento,  ai  sensi del richiamato art. 22, quello dei lavoratori
dipendenti dagli Enti locali.
f) Per quanto concerne il trattamento assicurativo, previdenziale  ed
assistenziale,  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 20 della
succitata legge. Gli  oneri  relativi  sono  corrisposti  dagli  Enti
locali committenti alla Amministrazione penitenziaria che provvede ai
versamenti di legge.
g)  I  costi relativi alla manodopera ed agli oneri indiretti, sono a
carico dell'Amministrazione Regionale che provvede a trasferire  agli
Enti  locali  le  relative  somme,  per  il  50%  come  anticipazione
all'avvio del progetto ed  il  resto  al  termine  del  progetto,  su
presentazione  del relativo rendiconto economico, accompagnato da una
relazione sull'attuazione della sperimentazione.
Copia della relazione  viene  trasmessa  dalla  Giunta  Regionale  al
Ministero di Grazia e Giustizia.
h)  Eventuali altri costi del progetto sono a carico dell'Ente locale
proponente.
i) Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione
le  disposizioni  dell'ordinamento  penitenziario  e   del   relativo
regolamento di esecuzione.
Disposizioni particolari di progetto:
Per   favorire   l'armonizzazione   tra  integrazione  lavorativa  ed
integrazione sociale, gli  operatori  che  seguono  le  iniziative  a
favore  delle  fasce  marginali  (Progetto Marginalita') ricercano il
massimo coordinamento con altre azioni che la Regione  Valle  d'Aosta
ha attivato, o attivera', in favore:
1) degli stessi soggetti marginali;
2) del volontariato;
3) delle cooperative di solidarieta' sociale.
In  particolare  tale  coordinamento  dovra'  essere  ricercato con i
servizi dei seguenti organismi:
1) Assessorato regionale della Sanita' ed Assistenza Sociale;
2) Pubblica Istruzione;
3) Unita' Sanitaria Locale.
Il presente progetto potra' farsi carico, anche tramite l'affidamento
di incarichi a consulenti esterni, dell'assistenza alle  aziende  per
lo   studio   e  la  individuazione  di  soluzioni  organizzative  ed
ergonomiche allo scopo di facilitare l'inserimento di  lavoratori  di
cui al presente progetto.
L'agenzia  del  Lavoro  potra' rimborsare, nella misura massima di L.
5.000.000,  ai  datori  di  lavori  privati  i  costi  sostenuti  per
l'adattamento  del  posto di lavoro al fine di favorire l'inserimento
di soggetti di cui al presente progetto.
Il contributo verra' concesso, sulla base di accordo preliminare  con
gli   operatori   dell'Agenzia,   ad  assunzione  avvenuta  e  previa
presentazione di documentazione relativa di spesa sostenuta.
Progetto 2 - Realizzazione di iniziative a favore di fasce deboli
1) Finalita':
Agevolare il  reinserimento  nell'attivita'  lavorativa  delle  fasce
deboli  del mercato del lavoro e in particolare disoccupati, di lunga
durata,  licenziati,  cassaintegrati  e  lavoratori   in   lista   di
mobilita'.
2) Riferimenti legislativi:
Art. 8 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.
3) Tipologia di interventi:
3.1 attivita' di formazione e riqualificazione professionale;
3.2  impiego  temporaneo di lavoratori in opere e servizi di pubblica
utilita';
3.3 orientamento per l'ingresso e il reingresso  della  forza  lavoro
femminile;
3.4 incentivi alle aziende per favorire l'assunzione.
3.1 Intervento:
Attivita' di formazione e riqualificazione professionale.
3.1.1 Obiettivi e destinatari:
a)  operare  per sostenere il reiserimento lavorativo di personale in
possesso di una professionalita' per lo piu' obsoleta o comunque  non
rispondente ai nuovi sbocchi occupazionali;
b) facilitare le eventuali riconversioni professionali in tempi brevi
e  favorire  l'opportunita' di riadattare le competenze professionali
pregresse;
c) favorire il reinserimento nelle  realta'  produttive  della  forza
lavoro eccedente o in mobilita'.
3.1.2 Descrizione
L'attivita' di formazione e riqualificazione prevede:
- corsi di formazione di base volti a preparare le premesse culturali
e professionali per un successivo reinserimento lavorativo;
-  iniziative  formative  finalizzate a precisi spazi occupazionali e
professionali, che prevedano  eventuali  periodi  di  formazione  sul
lavoro o di tirocini aziendali;
-  tirocini  formativi  individuali  di  reinserimento lavorativo per
lavoratori posti in lista di mobilita' o posti in Cassa  integrazione
guadagni, della durata massima di 3 mesi.
Le  aziende  richiedenti  sono  tenute  a  presentare  un progetto di
professionalizzazione  in  cui  siano  indicati  uno  o  piu'  tutors
aziendali a sostegno del processo di reinserimento lavorativo.
3.2 Intervento:
Impiego  temporaneo  di  lavoratori  in  opere  e servizi di pubblica
utilita'.
3.2.1 Obiettivi:
Impiegare   temporaneamente   lavoratori    ammessi    all'intervento
straordinario della cassa integrazione guadagni o posti in mobilita',
in   opere   e   servizi   di  pubblica  utilita'  anche  tramite  la
realizzazione di cantieri scuola d'intesa e in collaborazione con gli
assessorati regionali competenti.
3.2.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Concessione di contributi per l'attuazione  di  opere  o  servizi  di
pubblica utilita'.
Sono   principalmente  considerate  socialmente  utili  le  attivita'
attinenti i seguenti campi:
- ecologico, manutenzione e/o sistemazione di  sentieri  di  montagna
costruzione   e/o  manutenzione  di  aree  verdi  attrezzate  e/o  di
interesse turistico;
- iniziative di carattere culturale;
- lavori amministrativi eccezionali;
- servizi alle persone, alle famiglie e alle Comunita', di  carattere
eccezionale  e  non  previsti  da  specifiche leggi in materia socio-
assistenziale;
- servizi di protezione civile.
I Comuni e le Comunita' Montane possono  presentare  all'Agenzia  del
lavoro  progetti  per la realizzazione di opere o servizi di pubblica
utilita' mediante l'impiego di lavoratori appartenenti alle categorie
sopra indicate.
Per i progetti approvati puo' essere erogato un  contributo  pari  al
90%  delle spese sostenute per la realizzazione delle opere e servizi
di pubblica utilita', ivi  compresi  il  vitto  e  il  trasporto  dei
lavoratori.
Possono  essere  rimborsati inoltre agli Enti locali le spese assunte
per l'applicazione dell'articolo 1/bis
della legge 24 luglio 1981, n. 390 con  riferimento  all'articolo  6,
comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
3.3 Intervento:
Attivita'  di  orientamento  e  di  formazione  per  l'ingresso  e il
reingresso della forza lavoro femminile.
3.3.1 Obiettivi:
a) Far acquisire la consapevolezza delle proprie risorse, nonche' dei
vincoli e delle opportunita' presenti sul territorio;
b) Favorire la definizione di progetti individuali di  inserimento  o
reinserimento nel mondo del lavoro;
c)   supportare   l'inserimento   lavorativo,   o  il  reinserimento,
attraverso ulteriori  momenti  orientativi  individualizzati,  oppure
attraverso interventi di formazione o riqualificazione professionale.
Gli  interventi  sono  rivolti  a  donne di eta' superiore a 29 anni,
disoccupate di lunga durata, che si presentano per la prima volta sul
mercato del lavoro o si ripresentano  sul  mercato  del  lavoro  dopo
un'assenza superiore a 24 mesi.
3.3.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Gli obiettivi previsti possono essere raggiunti attraverso:
-  attivazione di iniziative di orientamento e sostegno consulenziale
di  gruppo,  finalizzati  alla   predisposizione   di   un   progetto
professionalizzante avvalendosi della metodologia gia' utilizzata nei
corsi "Retravailler";
- attivazione di un servizio di orientamento individualizzato;
- istituzione di brevi e flessibili corsi di formazione professionale
e  di  riqualificazione,  sulla  base  delle esigenze del mercato del
lavoro e del progetto  professionale  predisposto  dall'utente  nella
prima fase di orientamento.
3.4 Intervento:
Incentivi   alle   aziende  per  favorire  l'assunzione  di  soggetti
appartenenti a fasce deboli.
3.4.1 Obiettivo:
Agevolare  l'assunzione  dei   soggetti   che   presentano   maggiori
difficolta' nell'accesso al lavoro allegerendo i costi di inserimento
ed adattamento.
3.4.2 Descrizione e modalita' di realizzazione:
Concessione  di  contributi  per  l'assunzione a tempo indeterminato,
anche part-time, dei soggetti indicati ai punti successivi.
I contributi sono differenziati nell'ammontare in relazione al  grado
di difficolta' nell'inserimento al lavoro dei soggetti coinvolti.
Per  ogni  rapporto  instaurato  dal datore di lavoro, operante nella
regione, con lavoratori residenti  nella  regione  Valle  d'Aosta  ed
appartenenti  alle  categorie sotto indicate, puo' essere concesso un
contributo determinato nel modo seguente:
a) contributi all'assunzione di lavoratori disoccupati da piu' di  12
mesi  e  di  lavoratori  licenziati per riduzione del personale o per
cessazione di attivita' produttiva con un  rapporto  continuativo  di
lavoro presso l'ultimo datore di lavoro di almeno 12 mesi:
- lavoratori con eta' compresa tra i 29 e i 40 anni:
Contributo complessivo: Maschi: L. 14.000.000
- Femmine: L. 16.000.000
- lavoratori con eta' superiore ai 40 anni:
Contributo complessivo: Maschi: L. 18.000.000
- Femmine: L. 20.000.000
b)  contributi  all'assunzione  di  lavoratori ammessi all'intervento
della cassa integrazione guadagni:
- lavoratori con eta' compresa tra i 29 e i 40 anni:
Contributo complessivo: Maschi: L. 10.000.000
- Femmine: L. 12.000.000
- lavoratori con eta' superiore ai 40 anni:
Contributo complessivo: Maschi: L. 14.000.000
- Femmine: L. 16.000.000
c) contributi all'assuzione di lavoratori collocati in mobilita':
- lavoratori con eta' compresa tra i 29 e i 40 anni:
Contributo complessivo: Maschi: L. 12.000.000
- Femmine: L. 14.000.000
- lavoratori con eta' superiore ai 40 anni:
Contributo complessivo: Maschi: L. 16.000.000
- Femmine: L. 18.000.000
Nel  caso  di  assunzione di lavoratori di cui ai punti precedenti in
attuazione di accordi sindacali e/o di convenzioni con la Regione che
prevedono programmi di assunzione  con  l'indicazione  del  numero  e
delle tipologie dei soggetti interessati, il contributo e' maggiorato
del 20%.
b)  Contributi  all'assunzione  a  tempo  parziale,  per un tempo non
inferiore alle 20 ore settimanali o ai sei mesi annui e con contratto
a tempo indeterminato di disoccupati da parte di imprese appartenenti
al settore terziario privato:
- disoccupati da almeno 12 mesi. Contributo per due anni pari al  30%
del costo complessivo del lavoro se maschi e pari al 40% se femmine;
-  disoccupati  da almeno 3 mesi. Contributo per due anni pari al 15%
del costo complessivo del lavoro se maschi e pari al 20% se femmine.
3.4.3 Disposizioni attuative:
I datori di lavoro devono presentare all'Agenzia del lavoro entro  60
giorni   dalla   data   di  assunzione,  un  progetto  che  espliciti
l'intenzione  dell'impresa  di  avvalersi  degli   interventi   sopra
indicati,  individui  i  tempi  e  le  modalita' delle assunzioni, il
numero e la tipologia dei lavoratori coinvolti.
Macro obiettivo 4
Promuovere e sostenere il lavoro autonomo
1) Finalita':
a) Favorire la concezione e la realizzazione di idee  imprenditoriali
che  in  assenza  di  misure  ad  hoc  non  avrebbero possibilita' di
emergere;
b) favorire l'avvio, il consolidamento e lo sviluppo di attivita'  di
lavoro  autonomo, di piccola imprenditoria, di lavoro associato anche
in forma cooperativa promossi da soggetti in situazione di  debolezza
nel cercare un percorso occupazionale tramite l'autoimpiego;
c) migliorare la situazione occupazionale attuale.
2) Riferimenti legislativi:
Art. 9 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.
3) Tipologia di interventi:
3.1 Consulenza ed assistenza all'avvio e alla gestione di impresa.
3.2 Formazione.
3.3 Azioni di sostegno alla nuova imprenditorialita'.
3.4 Azioni di sostegno alla costituzione e all'avvio di nuove cooper-
ative.
3.1 Intervento:
Consulenza ed assistenza all'avvio e alla gestione di impresa.
3.1.1 Obiettivi e destinatari:
a)   Rendere  noti  tutti  i  possibili  percorsi  di  valorizzazione
professionale e personale nell'ambito del lavoro  autonomo  riducendo
il  rischio  che  una parte della popolazione non riesca a sviluppare
tutte  le  proprie  potenzialita'  pur  disponendo  in  latenza   dei
presupposti per avviare un'attivita' imprenditoriale.
b)  Guidare i lavoratori interessati nella messa a punto di analisi e
valutazione della propria idea imprenditoriale.
c) Fornire informazioni e indicazioni che  rendano  piu'  agibile  il
percorso di costituzione e gestione di impresa.
3.1.2 Descrizione:
Il  servizio offre un'azione di consulenza rivolta a imprenditori o a
potenziali imprenditori, diretta ad evidenziare i fattori critici  di
successo  che  caratterizzano l'iniziativa imprenditoriale, a fornire
consigli ed apporti professionali finalizzati a risolvere problemi di
ordine tecnico, finanziario,  commerciale  ecc.,  che  l'imprenditore
deve  affrontare, ad offrire le informazioni rispetto alle iniziative
che a livello regionale e per mezzo dell'Agenzia vengono promosse per
consentire una gestione di impresa agevolata.
3.2 Intervento:
Formazione.
3.2.1 Obiettivi e destinatari
a) Fare emergere e promuovere la creativita' imprenditoriale.
b) Guidare all'analisi del proprio profilo imprenditoriale.
c) Fornire  conoscenze  e  capacita'  in  merito  alla  previsione  e
gestione di un'impresa.
d)  Fornire  ai  neo  imprenditori  le  informazioni  e gli strumenti
necessari alla messa a punto  del  proprio  piano  di  impresa  e  al
controllo di gestione.
e)  Consapevolizzare  i neo imprenditori del significato del lavorare
in proprio promuovendo  l'interiorizzazione  di  una  metodologia  di
analisi/diagnosi finalizzata alla soluzione dei problemi.
L'utenza  di questi interventi formativi e' rappresentata da studenti
e potenziali imprenditori.
3.2.2 Descrizione:
L'intervento consiste nel proporre momenti formativi  che  consentano
di  visualizzare e razionalizzare il percorso imprenditoriale al fine
di renderlo una delle alternative concrete e disponibili.
Inoltre l'intervento  prevede  corsi  di  formazione  rivolti  a  neo
imprenditori  con  l'obiettivo  di  fornire  una  preparazione  molto
pratica, spendibile sui molteplici aspetti che il conduttore  di  una
piccola azienda e' utile che padroneggi con sicurezza.
3.3 Intervento:
Azioni di sostegno alla nuova imprenditorialita':
3.3.1 Obiettivi e destinatari:
Promuovere e sostenere, mediante l'erogazione di contributi e servizi
reali,  l'avvio  di  nuove iniziative di lavoro autonomo o di piccola
impresa da parte di:
a) persone poste in mobilita';
b)  persone  ammesse   all'intervento   straordinario   della   cassa
integrazione guadagni da almeno 3 mesi;
c) persone di eta' superiore ai 29 anni disoccupate da almeno 6 mesi;
d)  persone di eta' superiore ai 29 anni licenziate per cessazione di
attivita'  produttiva  o  riduzione   di   personale   con   rapporto
continuativo  di lavoro presso l'ultimo datore di lavoro di almeno 12
mesi.
3.3.2 Descrizione:
Promozione di nuove attivita' imprenditoriali  mediante  l'erogazione
di contributi e servizi reali.
A  seguito  di presentazione di uno specifico progetto possono essere
concessi contributi relativi a:
a)  Spese  per  la  preparazione  e  definizione   di   progetti   di
fattibilita'.
Il  contributo  e'  pari all'80% del costo ed in ogni caso non potra'
superare l'importo di L. 5.000.000
b) Spese per l'avvio di attivita' e sostegno al reddito.
Il contributo e' stabilito:
in L. 12.000.000 per i maschi
in L. 14.000.000 per le femmine.
Il 50% del contributo deve essere  comprovato  da  spese  ammissibili
sostenute.
c) Consulenze:
L'Agenzia  del  Lavoro, entro due anni dalla data di avvio attivita',
eroga consulenze relative all'organizzazione del lavoro, produzione e
marketing, avvalendosi di esperti, per un  ammontare  massimo  di  L.
5.000.000.
d) Premio per la validita' dell'idea.
Qualora  non  siano  previsti  contributi in base al precedente punto
3.3.1,  puo'  essere  concesso  su  proposta  di   un   Comitato   di
valutazione,   un  premio  per  la  validita'  dell'idea  pari  a  L.
8.000.000, a favore  dell'avvio  di  attivita'  in  base  a  progetti
presentati da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per  accedere  ai  benefici  previsti alla lettera d) i progetti sono
sottoposti al vaglio di un Comitato di  valutazione  composto  da  un
responsabile  dell'Agenzia  del  lavoro,  e  da  esperti  in economia
aziendale e organizzazione di impresa in numero massimo di 4.
Il Comitato valuta i progetti negli aspetti economico  finanziari  ed
occupazionali,  nonche'  negli  aspetti innovativi ed esprime proprio
parere al Comitato di gestione.
I finanziamenti sono erogati "una tantum" e sono cumulabili  con  gli
interventi  previsti a favore delle categorie dei lavoratori autonomi
e dei piccoli imprenditori dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n.
101, recante costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il
commercio  e  la  cooperazione,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,  con  esclusione,  per 2 anni, dei benefici di cui alla
legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante  provvidenze  a  favore
dell'artigianato e successive modificazioni ed integrazioni.
3.3.3 Disposizioni attuative
Per ottenere i benefici previsti gli interessati devono presentare un
progetto  sulla  base di uno schema tipo predisposto dall'Agenzia del
lavoro, nel quale siano stati specificati le attivita' intraprese,  i
costi  previsti  per  l'avvio, il numero dei lavoratori e la relativa
tipologia,  le  eventuali  esigenze  di  assistenza,  consulenza,   e
formazione professionale.
3.4 Intervento:
Azioni  di  sostegno  alla  costituzione e all'avvio di nuove cooper-
ative.
3.4.1 Obiettivi e destinatari:
Promuovere e sostenere l'avvio di cooperative di produzione e lavoro,
di servizio ed agricole, formate da almeno il 40% di soci  lavoratori
appartenenti alle seguenti tipologie:
a) persone poste in mobilita';
b)   persone   ammesse   all'intervento   straordinario  della  cassa
integrazione guadagni da almeno 3 mesi;
c) persone disoccupate da almeno 6 mesi;
d) persone licenziate per riduzione di personale o per cessazione  di
attivita'  produttiva  con  un rapporto continuativo di lavoro presso
l'ultimo datore di lavoro di almeno 12 mesi.
3.4.2 Riferimenti legislativi:
Art. 10 legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13.
3.4.3 Descrizione:
Sostegno  alla  costituzione  ed  all'avvio  di  cooperative mediante
l'erogazione di contributi e di servizi reali.
A seguito di presentazione di uno specifico progetto di  costituzione
ed  avvio  della  nuova  impresa  cooperativa possono essere concessi
contributi relativi a:
1)  spese  per  la  preparazione  e  definizione   di   progetti   di
fattibilita'; il contributo e' pari al 90% ed, in ogni caso, non puo'
superare l'importo massimo di L. 15.000.000;
2) spese di avvio dell'attivita'; il contributo e' pari all'80% delle
spese  ammissibili  e  viene  concesso  nella  misura  massima  di L.
10.000.000 per ogni  socio  lavoratore  appartenente  alle  categorie
privilegiate,  e  comunque  per un importo massimo non superiore a L.
60.000.000 elevabile nel caso di cooperative di produzione  e  lavoro
nel settore industriale a L. 90.000.000.
3)  Spese  relative  a  consulenze  per  organizzazione  del  lavoro,
produzione, marketing, finanza, ricerca e sviluppo;  per  un  importo
pari:
- al 95% delle spese per il primo anno;
- al 75% delle spese per il secondo anno;
- al 50% delle spese per il terzo anno;
e comunque fino al limite massimo di L. 15.000.000 annui;
I  contributi  sono  erogati  "una  tantum" e sono cumulabili con gli
interventi previsti a favore della cooperazione della legge regionale
30  dicembre  1982,  n.  101,  e  successive  modificazioni,  recante
sostituzione  di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e
la cooperazione, con l'esclusione dei benefici di cui agli articoli 5
e 7 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, recante interventi a
favore della cooperazione.
3.4.4 Disposizioni attuative:
Per ottenere  i  benefici  sopra  previsti,  gli  interessati  devono
presentare  un  progetto,  sulla  base di uno schema tipo predisposto
dall'Agenzia del lavoro, nel quale siano specificati  l'attivita'  da
intraprendere, i costi previsti per l'avvio, il numero dei lavoratori
e  la  relativa  tipologia,  le  eventuali  esigenze  di  assistenza,
consulenza e formazione professionale.
92R0472
 
REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 1992, n. 1.
Modifiche al regolamento interno per il servizio economato, demanio e
patrimonio, approvato dal Consiglio regionale in data 6 aprile 1962 e
successive modificazioni.
 
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 6
                        del 4 febbraio 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              PROMULGA
le seguenti norme regolamentari:
                               Art. 1.
 
1.  I  limiti  di  importo  previsti  dal regolamento per il servizio
economato, demanio e patrimonio, approvato con regolamento  regionale
6  aprile 1962, come modificato dai regolamenti regionali 27 febbraio
1979 e 25 febbraio 1982, n. 2, sono raddoppiati.
Il presente regolamento sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Aosta, 27 gennaio 1992
 
                               BONDAZ
 
92R0327
 
                               BONDAZ