IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Per l'applicazione della legge regionale 3 gennaio 1990, n.  3,
concernente   la   promozione  di  iniziative  sociali,  formative  e
culturali a favore dei giovani, e' autorizzata la spesa annua di lire
1.000 milioni.