IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Per l'applicazione della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, concernente la promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani, e' autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni.