IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Valle d'Aosta, in armonia con i princi'pi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e con le finalita' di cui alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 65 "Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della donna, dei figli, della coppia e della famiglia", provvede direttamente, nell'ambito dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio socio-sanitario regionale, alla realizzazione di presidi distrettuali, di cui all'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 "Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio-sanitario regionale". 2. Al fine di cui al comma uno la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, predispone un piano annuale di investimenti per la realizzazione di presidi distrettuali. 3. La realizzazione del piano di investimenti comporta in particolare la diretta assunzione degli oneri per la progettazione, l'acquisto di immobili, la costruzione, compresa l'acquisizione di aree, ovvero per la ristrutturazione o l'ampliamento di beni di proprieta' della Regione medesima o di altri enti locali. 4. Sono, altresi', a carico della Regione, gli oneri per l'arredamento e le attrezzature di primo impianto dei presidi. 5. Le opere realizzate rimangono o sono trasferite al patrimonio del Comune ove sono ubicate, con vincolo di destinazione all'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta.