IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La regione Valle d'Aosta, in  armonia  con  i  princi'pi  della
legge  23  dicembre  1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario
nazionale" e con le finalita' di cui alla legge regionale 11 novembre
1977, n. 65 "Interventi per la procreazione libera e responsabile, la
tutela della donna,  dei  figli,  della  coppia  e  della  famiglia",
provvede direttamente, nell'ambito dell'articolazione organizzativa e
funzionale del servizio socio-sanitario regionale, alla realizzazione
di  presidi distrettuali, di cui all'art. 10 della legge regionale 21
aprile 1981, n. 21 "Articolazione organizzativa e  funzionamento  del
servizio socio-sanitario regionale".
   2.  Al fine di cui al comma uno la Giunta regionale, previo parere
della competente commissione consiliare, predispone un piano  annuale
di investimenti per la realizzazione di presidi distrettuali.
   3.   La  realizzazione  del  piano  di  investimenti  comporta  in
particolare la diretta assunzione degli oneri per  la  progettazione,
l'acquisto  di  immobili,  la costruzione, compresa l'acquisizione di
aree, ovvero per la  ristrutturazione  o  l'ampliamento  di  beni  di
proprieta' della Regione medesima o di altri enti locali.
   4.   Sono,  altresi',  a  carico  della  Regione,  gli  oneri  per
l'arredamento e le attrezzature di primo impianto dei presidi.
   5. Le opere realizzate rimangono o sono trasferite  al  patrimonio
del  Comune  ove sono ubicate, con vincolo di destinazione all'Unita'
sanitaria locale della Valle d'Aosta.