(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15 dell'8 aprile 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. Il controllo della Regione sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali di cui all'art. 3 e' esercitato, in attuazione dell'art. 130 della Costituzione e dell'art. 72 dello Statuto, dal Comitato regionale di controllo, secondo le norme contenute nella presente legge e nelle leggi statali.