(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15
                         dell'8 aprile 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
   1.  Il  controllo  della  Regione  sugli  atti delle province, dei
comuni e degli altri enti locali di cui all'art. 3 e' esercitato,  in
attuazione  dell'art.  130  della  Costituzione  e dell'art. 72 dello
Statuto, dal  Comitato  regionale  di  controllo,  secondo  le  norme
contenute nella presente legge e nelle leggi statali.