IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  lettera  i)  dell'art.  11 della legge regionale 30 agosto
1991, n. 44, e' cosi' modificata:
    "  i)  usare  richiami  vivi  accecati  e  richiami  acustici   a
funzionamento meccanico, elettronico od elettromagnetico, con o senza
amplificazione di suono".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 17 gennaio 1992
 
                                GIGLI
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 gennaio
1992.