IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera i) dell'art. 11 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 44, e' cosi' modificata: " i) usare richiami vivi accecati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettronico od elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 17 gennaio 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 9 gennaio 1992.