IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 e' sostituito dai seguenti: "I contributi di cui al presente articolo possono essere integrati, in relazione alle disponibilita' sullo stanziamento complessivo, qualora i soggetti beneficiari abbiano dovuto far fronte, successivamente alla concessione del contributo, a spese necessarie e non prevedibili, sulla base di criteri, nelle misure e con le modalita' previste dalla presente legge, previa presentazione dei giustificativi di spesa. Sono altresi' ammessi a contributo anche quei comuni che devono provvedere ad elaborare una variante generale al piano regolatore generale (P.R.G.) anche in relazione al tempo trascorso dalla approvazione della medesima". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 17 febbraio 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 febbraio 1992.