la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, concernente: "Norme per l'autorizzazione la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private" e' prorogato al 31 dicembre l992. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 24 febbraio 1992 GIGLI Il visto del Commissariato del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello statuto della regione Lazio.