la seguente legge: Art. 1. 1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione, del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1992, gia' autorizzato con la legge regionale 24 dicembre 1991, n. 40, e' prorogato, con le stesse modalita', sino al 30 aprile 1992.