la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   L'esercizio  provvisorio  del  bilancio  della  Regione,  del
bilancio dell'azienda delle foreste demaniali  e  dei  bilanci  degli
enti strumentali per l'anno finanziario 1992, gia' autorizzato con la
legge  regionale 24 dicembre 1991, n. 40, e' prorogato, con le stesse
modalita', sino al 30 aprile 1992.