la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Proroga contratti occupazionali
 
   1.  Il  termine  previsto  dal  comma  1, dell'art. 19 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27, e' prorogato al 31 dicembre 1993.
   2. Per l'anno finanziario 1992  e'  autorizzata  la  spesa  di  L.
60.000.000.000  e  per  l'esercizio  finanziario  1993 la spesa di L.
120.000.000.000.
   3. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 15  maggio  1991,
n.  27  dopo  le  parole  "qualifiche  o  profili professionali" sono
aggiunte le seguenti: "riconducibili  ai  contratti  nazionali  degli
enti locali".