la seguente legge: Art. 1. Proroga contratti occupazionali 1. Il termine previsto dal comma 1, dell'art. 19 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e' prorogato al 31 dicembre 1993. 2. Per l'anno finanziario 1992 e' autorizzata la spesa di L. 60.000.000.000 e per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di L. 120.000.000.000. 3. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 dopo le parole "qualifiche o profili professionali" sono aggiunte le seguenti: "riconducibili ai contratti nazionali degli enti locali".