(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 19 del 1 aprile 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'art. 4, quinto comma, lettera g) primo capoverso, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 "Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere" e' prorogato al 31 dicembre 1992. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 24 marzo 1992 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19 febbraio 1992 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 18 marzo 1992.