(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 19
                         del 1› aprile 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Il  termine  del  31  dicembre  1991  previsto dall'art. 4, quinto
comma, lettera g) primo capoverso, della legge  regionale  30  aprile
1980,  n.  36  "Disciplina  transitoria per la coltivazione di cave e
torbiere" e' prorogato al 31 dicembre 1992.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 24 marzo 1992
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19
febbraio 1992 ed e' stata vistata dal commissario del Governo  il  18
marzo 1992.