la seguente legge: Art. 1. 1. Al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 8, dopo le parole: "ai Vice Presidenti del Consiglio ed ai membri della Giunta", sono aggiunte le parole: ", al Presidente della Commissione per il piano di sviluppo regionale". 2. Gli effetti decorrono dalla data di insediamento della commissione per il piano di sviluppo regionale dell'attuale legislatura.