la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  primo  comma,  lettera  b),  dell'articolo  1  della legge
regionale 14 marzo 1985, n. 8, dopo le parole:  "ai  Vice  Presidenti
del Consiglio ed ai membri della Giunta", sono aggiunte le parole: ",
al Presidente della Commissione per il piano di sviluppo regionale".
   2.   Gli  effetti  decorrono  dalla  data  di  insediamento  della
commissione  per  il  piano  di   sviluppo   regionale   dell'attuale
legislatura.