la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. I dipendenti regionali cui, in forza di formale atto di  nomina
esecutivo  ai  sensi  di  legge,  conseguente  a  procedura selettiva
concorsuale, siano stati conferiti alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge posti nella qualifica superiore, sono confermati
nel  corrispondente  livello  funzionale di fatto posseduto, anche in
soprannumero, dalla data di inizio delle prestazioni della  qualifica
superiore.
   2. Ai dipendenti regionali che, entro la data di entrata in vigore
della  presente  legge,  abbiano  partecipato  a  procedura selettiva
risultando vincitori o idonei ed abbiano svolto o  svolgano  mansioni
della  qualifica  superiore  gia'  riconosciuta  con deliberazione di
Giunta  regionale  esecutiva  e  che,  a  seguito  di   provvedimenti
giurisdizionali,  abbiano  perduto  la  titolarita'  del  posto nella
qualifica  stessa,  e'  attribuita  la  qualifica  corrispondente   a
decorrere dalla data di inizio delle funzioni.