la seguente legge: Art. 1. 1. I dipendenti regionali cui, in forza di formale atto di nomina esecutivo ai sensi di legge, conseguente a procedura selettiva concorsuale, siano stati conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge posti nella qualifica superiore, sono confermati nel corrispondente livello funzionale di fatto posseduto, anche in soprannumero, dalla data di inizio delle prestazioni della qualifica superiore. 2. Ai dipendenti regionali che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, abbiano partecipato a procedura selettiva risultando vincitori o idonei ed abbiano svolto o svolgano mansioni della qualifica superiore gia' riconosciuta con deliberazione di Giunta regionale esecutiva e che, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, abbiano perduto la titolarita' del posto nella qualifica stessa, e' attribuita la qualifica corrispondente a decorrere dalla data di inizio delle funzioni.