il seguente regolamento: Art. 1. Domanda di iscrizione all'Albo 1. La domanda di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane, redatta in duplice copia, e' presentata, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 41, alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia ove ha luogo l'esercizio dell'attivita' imprenditoriale. 2. Per le aziende articolate in piu' unita' produttive la domanda di iscrizione e' presentata alla Commissione provinciale per l'artigianato delle provincia ove maggiore e' l'attivita' di produzione dell'impresa. 3. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, costituisce data di presentazione la ricevuta rilasciata dalla Commissione, nel secondo la data di spedizione. 4. La Commissione provvede, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 41, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, all'inoltro di copia della domanda e della documentazione al Comune ove ha sede l'azienda per l'istruttoria. Al contempo, da' comunicazione della pervenuta domanda entro lo stesso termine, ai sensi del nono comma dell'art. 41, alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura competente per territorio ai fini dell'annotazione nel registro delle ditte.