il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                   Domanda di iscrizione all'Albo
 
   1.  La  domanda  di  iscrizione all'Albo provinciale delle imprese
artigiane, redatta in duplice copia,  e'  presentata,  ai  sensi  del
primo  comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 41,
alla Commissione provinciale per l'artigianato della provincia ove ha
luogo l'esercizio dell'attivita' imprenditoriale.
   2. Per le aziende articolate in piu' unita' produttive la  domanda
di   iscrizione   e'  presentata  alla  Commissione  provinciale  per
l'artigianato  delle  provincia  ove  maggiore  e'   l'attivita'   di
produzione dell'impresa.
   3.  La  presentazione  avviene mediante consegna diretta o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo  caso,  costituisce
data  di  presentazione la ricevuta rilasciata dalla Commissione, nel
secondo la data di spedizione.
   4. La Commissione provvede, ai sensi del quarto comma dell'art.  4
della  legge  regionale  28  agosto  1989, n. 41, entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento, all'inoltro di copia  della  domanda  e
della   documentazione   al   Comune   ove   ha  sede  l'azienda  per
l'istruttoria. Al contempo, da' comunicazione della pervenuta domanda
entro lo stesso termine, ai sensi del nono comma dell'art.  41,  alla
Camera  di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura competente
per territorio ai fini dell'annotazione nel registro delle ditte.