(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 17 del 22 aprile 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Umbria, al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini e di creazione di un moderno ed integrale sistema di sicurezza sociale previsto dall'art. 6 dello Statuto, con la presente legge stabilisce norme volte a limitare l'infezione da Human Immunodeficiency Virus e altre infezioni virali sangue correlate e il fenomeno dell'abbandono di siringhe usate.