(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Puglia
                      n. 52 del 16 marzo 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                           HA RIAPPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In sintonia con le previsioni normative introdotte dalla legge
8 giugno  1990,  n.  142,  e'  disciolto  l'Ente  Regionale  Pugliese
Trasporti  e  dalla data di entrata in vigore della presente legge le
competenze di cui agli articoli  2  e  3  della  legge  regionale  26
febbraio 1974, n. 16, sono esercitate dalla Regione.
   2. La titolarita' dei beni patrimoniali dell'E.R.P.T. e' acquisita
dalla stessa Regione, che subentra anche nei rapporti negoziali posti
in essere dall'Ente stesso.