(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 52 del 16 marzo 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA RIAPPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In sintonia con le previsioni normative introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e' disciolto l'Ente Regionale Pugliese Trasporti e dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, sono esercitate dalla Regione. 2. La titolarita' dei beni patrimoniali dell'E.R.P.T. e' acquisita dalla stessa Regione, che subentra anche nei rapporti negoziali posti in essere dall'Ente stesso.