(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 8
                         del 22 aprile 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie
              di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295
 
   1. Ai componenti delle commissioni sanitarie, di  cui  all'art.  1
della  legge  15  ottobre 1990, n. 295, in materia di revisione delle
categorie  delle  minorazioni  e  malattie  invalidanti,  compete  un
gettone  di  presenza  di lire ventimila per seduta ed un compenso di
lire settemila per ciascun  accertamento  diagnostico  effettuato  in
corso di seduta.
   2.  A tali componenti e' corrisposto un compenso di lire ventimila
per ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio.
   3. Le funzioni di segretario delle commissioni indicate  al  primo
comma sono svolte da dipendenti delle Unita' Sanitarie Locali. A tali
segretari  compete un gettone di presenza di lire venticinquemila per
ogni seduta.
   4. L'importo  dei  compensi  previsti  nel  presente  articolo  e'
aggiornato ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, in
relazione all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.