(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 8 del 22 aprile 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 1. Ai componenti delle commissioni sanitarie, di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, compete un gettone di presenza di lire ventimila per seduta ed un compenso di lire settemila per ciascun accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta. 2. A tali componenti e' corrisposto un compenso di lire ventimila per ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio. 3. Le funzioni di segretario delle commissioni indicate al primo comma sono svolte da dipendenti delle Unita' Sanitarie Locali. A tali segretari compete un gettone di presenza di lire venticinquemila per ogni seduta. 4. L'importo dei compensi previsti nel presente articolo e' aggiornato ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.