la seguente legge: Art. 1. Disposizioni transitorie 1. Per l'anno 1992 il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al secondo comma dell'art. 58 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21, e' prorogato al 31 marzo 1992 e i termini di cui ai commi terzo e sesto dello stesso articolo sono rispettivamente spostati al 31 luglio 1992 e al 30 novembre 1992. 2. La Giunta regionale, per l'anno 1992, concede i contributi di cui al primo comma dell'art. 63 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21, in base alle attivita' ed ai servizi prestati nonche' ai criteri adottati per il 1991.