la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Disposizioni transitorie
 
   1.  Per  l'anno 1992 il termine per la presentazione delle domande
di contributo di cui  al  secondo  comma  dell'art.  58  della  legge
regionale  6  giugno  1988,  n. 21, e' prorogato al 31 marzo 1992 e i
termini di cui ai commi terzo e  sesto  dello  stesso  articolo  sono
rispettivamente spostati al 31 luglio 1992 e al 30 novembre 1992.
   2.  La  Giunta regionale, per l'anno 1992, concede i contributi di
cui al primo comma dell'art. 63 della legge regionale 6 giugno  1988,
n.  21,  in  base  alle  attivita'  ed ai servizi prestati nonche' ai
criteri adottati per il 1991.