(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 41 del 4 maggio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, I COMMA, DELLA COSTITUZIONE ED ALL'ART. 47, II COMMA DELLO STATUTO REGIONALE. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui di durata ventennale e per la formazione e lo sviluppo della piccola proprieta' coltivatrice, previsti dall'art. 11 della R.L. 29 dicembre 1984, n. 42, e' autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 1.000 milioni decorrenti dall'anno 1992 e termine nell'anno 2011 recante una spesa complessiva di lire 20.000 milioni. 2. Sono finanziate, con precedenza, le richieste presentate, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 42/1984, entro il 31 dicembre 1991.