(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 41
                         del 4 maggio 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, I COMMA, DELLA COSTITUZIONE
   ED ALL'ART. 47, II COMMA DELLO STATUTO REGIONALE.
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  la  concessione del concorso sugli interessi dei mutui di
durata ventennale e per la formazione e  lo  sviluppo  della  piccola
proprieta' coltivatrice, previsti dall'art. 11 della R.L. 29 dicembre
1984,  n.  42, e' autorizzato un limite di impegno ventennale di lire
1.000 milioni decorrenti dall'anno  1992  e  termine  nell'anno  2011
recante una spesa complessiva di lire 20.000 milioni.
   2.  Sono  finanziate,  con precedenza, le richieste presentate, ai
sensi dell'articolo 14 della L.R. 42/1984, entro il 31 dicembre 1991.