IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e deleghe di funzioni 1. Con la presente legge la regione Emilia-Romagna, a norma dell'art. 2, comma 6, della legge 9 novembre 1988, n. 475, disciplina le modalita' per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie nonche' per il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento delle stesse; determina altresi' le condizioni e le modalita' per la esclusione delle materie prime secondarie dell'ambito di applicazione delle normativa in tema di smaltimento dei rifiuti. 2. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge, ivi comprese quelle riguardanti le materie prime secondarie classificabili tossiche e nocive, sono delegate alle Province e sono svolte in conformita' agli indirizzi e alle norme tecniche e alle direttive regionali.