IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Finalita' e deleghe di funzioni
 
   1.  Con  la  presente  legge  la  regione  Emilia-Romagna, a norma
dell'art. 2, comma 6, della legge 9 novembre 1988, n. 475, disciplina
le modalita' per il controllo dell'utilizzazione delle materie  prime
secondarie  nonche' per il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento
delle stesse; determina altresi' le condizioni e le modalita' per  la
esclusione delle materie prime secondarie dell'ambito di applicazione
delle normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.
   2.  Le  funzioni amministrative previste dalla presente legge, ivi
comprese   quelle   riguardanti   le   materie    prime    secondarie
classificabili  tossiche e nocive, sono delegate alle Province e sono
svolte in conformita' agli indirizzi e alle  norme  tecniche  e  alle
direttive regionali.