IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Interpretazione autentica
 
   1.  Le  norme  di  cui  ai  commi  1  e 2 dell'art. 27 della legge
regionale 6 giugno 1989, n. 20, devono essere interpretate nel  senso
che   al   funzionamento   degli  organi  circondariali,  anche  dopo
l'istituzione della provincia di Rimini, si continuano  ad  applicare
le disposizioni della stessa legge regionale n. 20 del 1989 fino alla
elezione del Consiglio provinciale.