(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 63 del 22 maggio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dei principi statutari e del primo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di salvaguardare e potenziare la tradizione musicale a carattere popolare. 2. L'intervento della Regione e' diretto in particolare: a) ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale; b) ad incentivare la realizzazione di attivita' di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale; c) a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali; d) a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio delle composizioni e a promuovere la produzione di nuovi repertori.