(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della regione Emilia-Romagna n. 63 del 22 maggio 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dei principi statutari
e del primo comma dell'art.  49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  promuove la diffusione della
cultura musicale di  tipo  bandistico  e  corale  anche  al  fine  di
salvaguardare   e  potenziare  la  tradizione  musicale  a  carattere
popolare.
   2. L'intervento della Regione e' diretto in particolare:
     a) ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
     b) ad incentivare la realizzazione di attivita' di educazione  e
di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
     c)  a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei
docenti dei corsi e dei maestri direttori di  banda  e  di  complessi
corali;
     d)  a  censire,  recuperare  e salvaguardare il patrimonio delle
composizioni e a promuovere la produzione di nuovi repertori.