la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   La   Regione   Emilia-Romagna,   al   fine   di   qualificare
l'impiantistica sportiva e l'offerta  turistica  dell'Emilia-Romagna,
promuove  la  realizzazione  di impianti per il gioco del golf, nelle
forme  e  con  le  modalita'  previste  dalla  presente   legge,   in
conformita'  ai principi posti con la legge 17 maggio 1983, n. 217, e
con la legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, nonche' agli  obiettivi
e agli indirizzi della programmazione regionale.