la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di qualificare l'impiantistica sportiva e l'offerta turistica dell'Emilia-Romagna, promuove la realizzazione di impianti per il gioco del golf, nelle forme e con le modalita' previste dalla presente legge, in conformita' ai principi posti con la legge 17 maggio 1983, n. 217, e con la legge regionale 25 agosto 1986, n. 30, nonche' agli obiettivi e agli indirizzi della programmazione regionale.