la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio 1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992, e comunque non oltre il 29 febbraio 1992, e' autorizzato, a norma dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, cosi' come modificato dall'art. 4 della legge regionale 10 aprile 1989, n. 8, l'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno finanziario 1992 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese del progetto di legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 presentato dalla giunta al consiglio regionale. 2. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, la reiscrizione delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione specifica.