la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio
 
   1.   Sino   all'entrata   in   vigore  della  legge  regionale  di
approvazione del bilancio di previsione per  l'esercizio  finanziario
1992,  e  comunque  non  oltre il 29 febbraio 1992, e' autorizzato, a
norma dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34,  cosi'
come  modificato dall'art. 4 della legge regionale 10 aprile 1989, n.
8, l'esercizio provvisorio del  bilancio  della  regione  per  l'anno
finanziario 1992 sulla base degli stati di previsione delle entrate e
delle  spese  del  progetto  di  legge  del  bilancio per l'esercizio
finanziario 1992 presentato dalla giunta al consiglio regionale.
   2. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale  31
marzo  1978,  n.  34,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, la
reiscrizione delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali  o
della CEE con vincolo di destinazione specifica.