la seguente legge: Art. 1. Direttivo del collegio regionale delle guide alpine 1. Il direttivo del collegio regionale delle guide alpine maestri di alpinismo e degli aspiranti guide, istituito ai sensi dell'art. 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina", e' formato da nove componenti, eletti da tutti i membri del collegio fra gli appartenenti allo stesso, e scelto per almeno 2/3 fra le guide alpine maestri di alpinismo. 2. Il direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 3. Le elezioni del direttivo sono indette dal presidente del direttivo uscente. Ogni membro del collegio vota per non piu' di 1/3 dei componenti da eleggere. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parita' di voti e' eletto il piu anziano di eta', fermo in ogni caso quanto disposto dal precedente primo comma. 4. Il direttivo elegge nel proprio seno il presidente del collegio scegliendolo fra le guide alpine - maestri di alpinismo. Il presidente e' eletto a maggioranza assoluta del componenti del direttivo; nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza; si pro- cede a votazione di ballottaggio fra i due componenti piu' votati nel primo scrutinio. 5. Il direttivo delibera con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.