la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Direttivo del collegio regionale delle guide alpine
 
   1.  Il direttivo del collegio regionale delle guide alpine maestri
di alpinismo e degli aspiranti guide, istituito ai sensi dell'art. 13
della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento  della  professione  di
guida  alpina",  e'  formato  da  nove  componenti, eletti da tutti i
membri del collegio fra gli appartenenti allo stesso,  e  scelto  per
almeno 2/3 fra le guide alpine maestri di alpinismo.
   2.  Il direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono
rieleggibili.
   3. Le elezioni del  direttivo  sono  indette  dal  presidente  del
direttivo  uscente. Ogni membro del collegio vota per non piu' di 1/3
dei componenti da eleggere.  Sono  eletti  coloro  che  ottengono  il
maggior  numero  di voti; in caso di parita' di voti e' eletto il piu
anziano  di  eta',  fermo in ogni caso quanto disposto dal precedente
primo comma.
   4. Il direttivo elegge nel proprio seno il presidente del collegio
scegliendolo  fra  le  guide  alpine  -  maestri  di  alpinismo.   Il
presidente  e'  eletto  a  maggioranza  assoluta  del  componenti del
direttivo; nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza; si  pro-
cede a votazione di ballottaggio fra i due componenti piu' votati nel
primo scrutinio.
   5.  Il  direttivo  delibera con la presenza di almeno la meta' dei
suoi componenti e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso
di parita' prevale il voto del presidente.