la seguente legge: Dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dal primo comma dell'art. 43 dello Statuto, atteso che il governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione. Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito", istituisce con la presente legge, a stralcio del piano sanitario regionale ed in conformita' delle previsioni della proposta del piano stesso, adottata dalla giunta regionale con provvedimento n. 4/35426 in data 2 agosto 1988, un sistema di prevenzione e cura del diabete mellito. 2. Il sistema regionale di prevenzione e cura del diabete mellito persegue le seguenti finalita' ed obiettivi: a) prevenzione e diagnosi precoce della malattia diabetica; b) qualificazione delle metodiche di cura e prevenzione delle complicanze; c) inserimento dei diabetici nelle attivita' scolastiche, lavorative, ricreative e sportive, nonche' reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche; d) promozione della profilassi delle malattie diabetiche e dell'educazione sanitaria dei diabetici e delle loro famiglie; e) preparazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.