la seguente legge:
   Dando  atto  che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto
dal primo comma dell'art. 43 dello Statuto,  atteso  che  il  governo
della  Repubblica  non  ha  espresso  il  consenso alla dichiarazione
d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione, in attuazione della legge 16  marzo  1987,  n.  115
"Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la cura del diabete mellito",
istituisce con la presente legge,  a  stralcio  del  piano  sanitario
regionale ed in conformita' delle previsioni della proposta del piano
stesso,  adottata dalla giunta regionale con provvedimento n. 4/35426
in data 2 agosto 1988, un sistema di prevenzione e cura  del  diabete
mellito.
   2.  Il sistema regionale di prevenzione e cura del diabete mellito
persegue le seguenti finalita' ed obiettivi:
     a) prevenzione e diagnosi precoce della malattia diabetica;
     b) qualificazione delle metodiche di cura  e  prevenzione  delle
complicanze;
     c)   inserimento  dei  diabetici  nelle  attivita'  scolastiche,
lavorative, ricreative e sportive, nonche' reinserimento sociale  dei
cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche;
     d)  promozione  della  profilassi  delle  malattie  diabetiche e
dell'educazione sanitaria dei diabetici e delle loro famiglie;
     e) preparazione  e  aggiornamento  professionale  del  personale
sanitario.