la seguente legge: Articolo unico L'art. 2 della legge regionale 29 dicembre n. 105 e' abrogato e sostituito dal seguente: "Art. 2. Enti organizzatori del servizio 1. L'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica e' affidata: a) agli enti gestori dei parchi regionali per i territori di rispettiva competenza; b) alle comunita' montane per i territori montani non compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali; c) alle province ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi nei territori non compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali e delle comunita' montane; d) ai comuni capoluogo di provincia per le rispettive circoscrizioni territoriali, esclusi i territori compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali. 2. Le province e le comunita' montane a cui e' delegata la gestione di parchi regionali organizzano il servizio di vigilanza ecologica volontaria in forma unitaria per l'intero territorio di competenza. 3. Le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza del servizio competono alla Regione". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 15 aprile 1992 GIOVENZANA Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1991. Il termine di 30 giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto e' scaduto il 5 aprile 1992.