la seguente legge: Art. 1. Servizi a chiamata 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi di pubblico trasporto a chiamata il noleggio da rimessa ed il servizio pubblico da piazza come individuati dagli articoli 105 e 113 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740. 2. Il servizio di autonoleggio da rimessa viene esercitato con motocarrozzette, autovetture, minibus, autobus ed autoveicoli per trasporti specifici cosi' come descritti dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni. 3. Il servizio pubblico da piazza viene esercitato con gli autoveicoli di cui all'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. L'esercizio dei servizi di pubblico trasporto a chiamata e' subordinato al possesso della licenza comunale distinta per tipologia di servizio e mezzo impiegato.