la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Servizi a chiamata
 
   1. Ai fini  della  presente  legge  sono  considerati  servizi  di
pubblico  trasporto  a chiamata il noleggio da rimessa ed il servizio
pubblico da piazza come individuati dagli  articoli  105  e  113  del
regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.
   2.  Il  servizio  di  autonoleggio da rimessa viene esercitato con
motocarrozzette, autovetture, minibus,  autobus  ed  autoveicoli  per
trasporti  specifici  cosi' come descritti dagli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.
   3.  Il  servizio  pubblico  da  piazza  viene  esercitato  con gli
autoveicoli di cui all'articolo 227 del decreto del Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1959,  n.  420  e successive modificazioni ed
integrazioni.
   4. L'esercizio dei servizi di pubblico  trasporto  a  chiamata  e'
subordinato al possesso della licenza comunale distinta per tipologia
di servizio e mezzo impiegato.