la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo capoverso del punto 20.2 dell'art. 20 delle norme tecniche di attuazione della legge regionale 13 aprile 1991, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Il PTC indica altresi', con apposito segno grafico in tav. 1, le aree nelle quali, in base a motivi di ordine turistico, l'esercizio venatorio e' ritardato alla prima domenica di ottobre, in attesa dell'approvazione del piano di settore faunistico. La caccia da appostamento fisso, nelle medesime aree, e' regolata dal calendario venatorio regionale". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 18 aprile 1992 GIOVENZANA Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 febbraio 1992 e vistata dal commissario del governo con nota del 10 aprile 1992 prot. n. 22502/814. ------------ Si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 3 comma della legge regionale 23 aprile 1985, n. 33, l'intera norma nel nuovo testo risultante dalle modifiche apportate. Nuovo testo dell'art. 20 delle norme tecniche di attuazione della legge regionale 13 aprile 1991, n. 8: "Piano territoriale di coordinanento del parco dei colli di Bergamo", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 16, I SO del 18 aprile 1991.