la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  secondo  capoverso del punto 20.2 dell'art. 20 delle norme
tecniche di attuazione della legge regionale 13 aprile 1991, n. 8  e'
sostituito dal seguente:
    "Il PTC indica altresi', con apposito segno grafico in tav. 1, le
aree  nelle  quali, in base a motivi di ordine turistico, l'esercizio
venatorio e' ritardato alla prima  domenica  di  ottobre,  in  attesa
dell'approvazione  del  piano  di  settore  faunistico.  La caccia da
appostamento fisso, nelle medesime aree, e' regolata  dal  calendario
venatorio regionale".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 18 aprile 1992
 
                             GIOVENZANA
 
  Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 febbraio 1992
e vistata dal commissario del governo con nota  del  10  aprile  1992
prot. n. 22502/814.
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  Si  riporta  ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, 3› comma della
legge regionale 23 aprile 1985, n. 33, l'intera norma nel nuovo testo
risultante dalle modifiche apportate.
Nuovo testo dell'art. 20 delle norme tecniche di attuazione della
   legge regionale 13 aprile  1991,  n.  8:  "Piano  territoriale  di
   coordinanento  del  parco  dei  colli  di Bergamo", pubblicata nel
   Bollettino ufficiale della Regione n. 16, I SO del 18 aprile 1991.