la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La Regione, al fine di salvaguardare l'attivita' di pesca e  di
mantenere  l'occupazione  nel  settore,  in  considerazione dei danni
arrecati a causa delle mucillagini e del degrado  ambientale  marino,
attua,  per  l'anno  1991, un sistema di interventi in armonia con le
norme  dello  Stato  e  della  Comunita'  economica  europea  ed   in
conformita'  al  piano  nazionale  della  pesca  e  dell'acquacoltura
previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.