la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, al fine di salvaguardare l'attivita' di pesca e di mantenere l'occupazione nel settore, in considerazione dei danni arrecati a causa delle mucillagini e del degrado ambientale marino, attua, per l'anno 1991, un sistema di interventi in armonia con le norme dello Stato e della Comunita' economica europea ed in conformita' al piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.