la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Servizio informativo sanitario regioanle
 
   1.  La  Regione,  al  fine  di costituire un supporto essenziale e
sistematico per l'attivita' di programmazione e  progettazione  degli
interventi  socio-sanitari,  istituisce,  presso  l'Assessorato  alla
sanita', il Servizio informativo sanitario regionale (SIR).