la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. Con la presente legge la Regione si propone di contribuire alla
effettiva attuazione del principio di parita' e alla realizzazione di
politiche  di  pari  opportunita'  tra  uomo  e donna, anche mediante
l'adozione di azioni positive,  in  conformita'  a  quanto  stabilito
dall'art.  3  della  Costituzione della Repubblica, dall'art. 3 dello
Statuto regionale, nonche' alle indicazioni della  risoluzione  sulla
situazione  della  donna in Europa adottata dal parlamento europeo il
17 gennaio 1984 ed alle finalita' di cui all'art. 1  della  legge  10
aprile  1991,  n.  125  "Azioni  positive  per la realizzazione della
parita' uomo-donna nel lavoro".