la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Con la presente legge la Regione si propone di contribuire alla effettiva attuazione del principio di parita' e alla realizzazione di politiche di pari opportunita' tra uomo e donna, anche mediante l'adozione di azioni positive, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica, dall'art. 3 dello Statuto regionale, nonche' alle indicazioni della risoluzione sulla situazione della donna in Europa adottata dal parlamento europeo il 17 gennaio 1984 ed alle finalita' di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".