la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge disciplina l'erogazione e le forme di rendicontazione del contributo di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853. 2. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono impiegati dai gruppi consiliari per le spese di funzionamento, di aggiornamento, di studio e documentazione, nonche' per diffondere la conoscenza della loro attivita'.