la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  presente  legge  disciplina  l'erogazione  e  le  forme di
rendicontazione del contributo  di  cui  all'art.  2  della  legge  6
dicembre 1973, n. 853.
   2.  I  contributi  erogati  ai  sensi  della  presente  legge sono
impiegati dai gruppi consiliari per le  spese  di  funzionamento,  di
aggiornamento,  di studio e documentazione, nonche' per diffondere la
conoscenza della loro attivita'.