la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. I commi terzo e quarto dell'art.  3  della  legge  regionale  8
maggio  1990,  n.  38  "Recepimento  nell'ordinamento giuridico della
regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990  riguardante
il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti
pubblici  non  economici  da esse dipendenti, dagli istituti autonomi
per le case popolari, dai consorzi regionali degli  istituti  stessi,
nonche'   dai   consorzi  e  dai  nuclei  per  le  aree  di  sviluppo
industriale"  sono  integrati  nel senso che nell'uno e nell'altro e'
aggiunto:
     b1) coefficiente 0,9.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 7 maggio 1992
 
                             GIOVENZANA
 
   Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1992 e
vistata  dal  commissario  del  Governo  con nota del 29 aprile 1992,
prot. n. 20202/893.