la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Determinazione delle variazioni essenziali
 
   1. Costituiscono variazioni essenziali al  progetto  approvato  le
modifiche edilizie che comportino, anche singolarmente:
     a)  mutamento  delle  destinazioni  d'uso  che determini carenza
nella misura degli standard prevista dalla legge regionale 15  aprile
1975, n. 51;
     b)  aumento  del volume o della superficie, rispetto al progetto
approvato e sempreche' tale incremento non comporti la  realizzazione
di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:
     1)  per  gli  edifici  residenziali un incremento volumetrico in
misura superiore:
      1 a) al 7,5% da 0 a 1.000 metri cubi;
      1 b) al 3% dai successivi 1.001 metri cubi a 3.000 metri cubi;
      1 c) all'1,2% dai successivi 3.001 metri cubi sino e non  oltre
a 30.000 metri cubi;
     2)   per  gli  edifici  non  residenziali  un  incremento  della
superficie in misura superiore:
      2 a) al 7,5% da 0 a 400 metri quadrati;
      2 b) al 3% dai successivi 401  metri  quadrati  a  1.000  metri
quadrati;
      2  c)  all' 1,2% dai successivi 1.001 metri quadrati sino e non
oltre a 10.000 metri quadrati;
     c) modifiche:
      c1) dell'altezza dell'edificio in misura superiore  a  metri  1
senza variazione del numero dei piani;
      c2)  delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni,
dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprieta', in
misura superiore a metri 0,50 ovvero in  misura  superiore  a  cm  10
dalle  strade  pubbliche  o  di  uso pubblico, qualora l'edificio sia
previsto in fregio ad esse;
     d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito  in
relazione  alla  classificazione  dell'art.  31  della legge 5 agosto
1978, n. 457,  sempreche'  si  tratti  di  intervento  subordinato  a
concessione edilizia;
     e)  violazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di  edilizia
antisismica  purche'  la  violazione   non   attenga   agli   aspetti
procedurali;
     f)  mutamento  delle caratteristiche degli interventi soggetti a
concessione edilizia sugli immobili  sottoposti  a  vincolo  storico-
artistico-architettonico,     archeologico,    paesistico-ambientale,
nonche' sugli immobili ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree
protette nazionali e regionali, anche  se  di  consistenza  inferiore
alle  misure  minime  indicate  nelle  precedenti lettere purche' non
autorizzate, anche in via di sanatoria, dalle Autorita' preposte alla
tutela del vincolo.
   2. Non sono  da  considerarsi  variazioni  essenziali  quelle  che
incidono  sulla entita' delle cubature dei volumi tecnici ed impianti
tecnologici  e  sulla  distribuzione  interna  delle  singole  unita'
abitative  e  produttive, nonche' le modifiche che riducono il numero
delle unita' immobiliari. La  presente  norma  non  si  applica  agli
immobili   sottoposti   a  vincolo  storico-artistico-architettonico,
archeologico e paesistico-ambientale.