la seguente legge: Art. 1. Determinazione delle variazioni essenziali 1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino, anche singolarmente: a) mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza nella misura degli standard prevista dalla legge regionale 15 aprile 1975, n. 51; b) aumento del volume o della superficie, rispetto al progetto approvato e sempreche' tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine: 1) per gli edifici residenziali un incremento volumetrico in misura superiore: 1 a) al 7,5% da 0 a 1.000 metri cubi; 1 b) al 3% dai successivi 1.001 metri cubi a 3.000 metri cubi; 1 c) all'1,2% dai successivi 3.001 metri cubi sino e non oltre a 30.000 metri cubi; 2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie in misura superiore: 2 a) al 7,5% da 0 a 400 metri quadrati; 2 b) al 3% dai successivi 401 metri quadrati a 1.000 metri quadrati; 2 c) all' 1,2% dai successivi 1.001 metri quadrati sino e non oltre a 10.000 metri quadrati; c) modifiche: c1) dell'altezza dell'edificio in misura superiore a metri 1 senza variazione del numero dei piani; c2) delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprieta', in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a cm 10 dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempreche' si tratti di intervento subordinato a concessione edilizia; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purche' la violazione non attenga agli aspetti procedurali; f) mutamento delle caratteristiche degli interventi soggetti a concessione edilizia sugli immobili sottoposti a vincolo storico- artistico-architettonico, archeologico, paesistico-ambientale, nonche' sugli immobili ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali, anche se di consistenza inferiore alle misure minime indicate nelle precedenti lettere purche' non autorizzate, anche in via di sanatoria, dalle Autorita' preposte alla tutela del vincolo. 2. Non sono da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entita' delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative e produttive, nonche' le modifiche che riducono il numero delle unita' immobiliari. La presente norma non si applica agli immobili sottoposti a vincolo storico-artistico-architettonico, archeologico e paesistico-ambientale.