IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Istituzione e revisione di servizi regionali
             e modifiche alla L.R. 18 agosto 1984, n.44
 
   1. All'art. 24, comma 2, della L.R. n. 44 del 1984 il punto n.  13
e' cosi' sostituito:
    "13) Servizio informativo e statistica.
   Compete  al  servizio  la razionalizzazione e l'organizzazione dei
flussi informativi e la raccolta ed elaborazione dei dati statistici,
nonche'  la  tenuta  dei  rapporti  con  l'ISTAT  e  le  altre  fonti
statistiche.  Per dette funzioni opera con il concorso dei servizi di
settore;".
    "13-quater) Centro elaborazione dati.
   Compete al servizio curare tutte  le  attivita'  di  gestione  dei
sistemi  EDP  e  di  comunicazione del Centro elaborazione dati della
Regione;".
   3. All'art. 24, comma 2, della L.R. n. 44 del 1984 il punto  n.  4
e' sostitutio dai seguenti:
    "4) affari legislativi e legali.
   Compete  al  servizio  il  coordinamento  tecnico  dell'iniziativa
legislativa della Giunta, la  consulenza  per  i  problemi  giuridici
relativi  all'attivita'  della  Giunta,  la  trattazione degli affari
relativi al contenzioso della Regione. La struttura del  servizio  si
avvale  di  una  Commisione  di  consulenza  legislativa  composta da
studiosi esterni e da collaboratori regionali;
    4-bis) affari istituzionali.
   Compete al  servizio  la  progettazione  e  l'assistenza  tecnico-
giuridica  per  la  trattazione  dei problemi di ordine istituzionale
relativa ai rapporti tra gli organi  della  Regione,  dello  Stato  e
degli   Enti  locali.  A  tali  fini  il  servizio  si  avvale  della
Commissione  di  consulenza  legislativa  prevista  a  supporto   del
servizio affari legislativi e legali;".