IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione e revisione di servizi regionali e modifiche alla L.R. 18 agosto 1984, n.44 1. All'art. 24, comma 2, della L.R. n. 44 del 1984 il punto n. 13 e' cosi' sostituito: "13) Servizio informativo e statistica. Compete al servizio la razionalizzazione e l'organizzazione dei flussi informativi e la raccolta ed elaborazione dei dati statistici, nonche' la tenuta dei rapporti con l'ISTAT e le altre fonti statistiche. Per dette funzioni opera con il concorso dei servizi di settore;". "13-quater) Centro elaborazione dati. Compete al servizio curare tutte le attivita' di gestione dei sistemi EDP e di comunicazione del Centro elaborazione dati della Regione;". 3. All'art. 24, comma 2, della L.R. n. 44 del 1984 il punto n. 4 e' sostitutio dai seguenti: "4) affari legislativi e legali. Compete al servizio il coordinamento tecnico dell'iniziativa legislativa della Giunta, la consulenza per i problemi giuridici relativi all'attivita' della Giunta, la trattazione degli affari relativi al contenzioso della Regione. La struttura del servizio si avvale di una Commisione di consulenza legislativa composta da studiosi esterni e da collaboratori regionali; 4-bis) affari istituzionali. Compete al servizio la progettazione e l'assistenza tecnico- giuridica per la trattazione dei problemi di ordine istituzionale relativa ai rapporti tra gli organi della Regione, dello Stato e degli Enti locali. A tali fini il servizio si avvale della Commissione di consulenza legislativa prevista a supporto del servizio affari legislativi e legali;".