IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato 1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a carattere regionale o infraregionale, che rientrano nelle categorie previste al comma 1 dell'art. 2 e che svolgono attivita' istituzionale, possono chiedere alla Regione la depubblicizzazione ed il contestuale riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato. 2. Il riconoscimento avviene secondo i criteri e le procedure di cui alla presente legge e, per quanto in questa non disposto, in base alla legge regionale 23 novembre 1987, n. 35. 3. Le istituzioni privatizzate hanno titolo a concorrere al perseguimento delle finalita' della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 'Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale".