IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato
 
   1.  Le  istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) a
carattere regionale o infraregionale, che rientrano  nelle  categorie
previste   al   comma   1   dell'art.  2  e  che  svolgono  attivita'
istituzionale, possono chiedere alla Regione la depubblicizzazione ed
il contestuale riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato.
   2. Il riconoscimento avviene secondo i criteri e le  procedure  di
cui alla presente legge e, per quanto in questa non disposto, in base
alla legge regionale 23 novembre 1987, n. 35.
   3.  Le  istituzioni  privatizzate  hanno  titolo  a  concorrere al
perseguimento delle finalita' della legge regionale 12 gennaio  1985,
n.   2  'Riordino  e  programmazione  delle  funzioni  di  assistenza
sociale".