IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 2
 
   1.  L'art.  2  della  legge  regionale  19 dicembre 1990, n. 38 e'
sostituito dal seguente:
   "1. Per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare e'  previsto
un  contributo  mensile costituito da una quota variabile determinata
nel modo seguente in rapporto alla consistenza numerica:
     a) L. 1.600.000 per ogni Consigliere fino a tre Consiglieri;
     b) L. 700.000 per ogni altro Consigliere".
   2. Fino al termine della legislatura iniziata con le elezioni  del
6  maggio  1990  continuano  ad  applicarsi,  ove piu' favorevoli, le
disposizioni previste dall'originario art. 2 della legge regionale 19
dicembre 1990, n. 38.