IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 2 1. L'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 e' sostituito dal seguente: "1. Per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare e' previsto un contributo mensile costituito da una quota variabile determinata nel modo seguente in rapporto alla consistenza numerica: a) L. 1.600.000 per ogni Consigliere fino a tre Consiglieri; b) L. 700.000 per ogni altro Consigliere". 2. Fino al termine della legislatura iniziata con le elezioni del 6 maggio 1990 continuano ad applicarsi, ove piu' favorevoli, le disposizioni previste dall'originario art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38.