IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
 
   1. In attuazione dell'art. 6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  agosto 1972, n. 670 ed anche con riferimento all'art.
31 della Costituzione, la Regione integra la normativa  previdenziale
statale,  istituendo forme di previdenza in materia di protezione dei
lavoratori sia  dipendenti  che  autonomi  nei  casi  di  infortunio,
malattia,   invalidita'  e  vecchiaia,  disoccupazione  involontaria,
maternita' e tutela del lavoro casalingo.