IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O b i e t t i v i 1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed anche con riferimento all'art. 31 della Costituzione, la Regione integra la normativa previdenziale statale, istituendo forme di previdenza in materia di protezione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi nei casi di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria, maternita' e tutela del lavoro casalingo.