IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Indirizzo e programmazione pluriennale 1. La provincia autonoma di Bolzano assegna ai comuni idonei finanziamenti, secondo le seguenti disposizioni, allo scopo di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni proprie, trasferite e delegate, stabilite dalle leggi, e di consentire loro un'adeguata programmazione pluriennale degli interventi. 2. Sono istituiti, a seconda della natura degli interventi, i seguenti fondi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale: a) fondo ordinario; b) fondo per investimenti; c) fondo ammortamento mutui; d) fondo perequativo. 3. I finanziamenti a carico dei fondi vengono liquidati annualmente in quattro rate anticipate, scadenti di norma entro il primo mese di ciascun trimestre.