IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Indirizzo e programmazione pluriennale
 
   1.  La  provincia  autonoma  di  Bolzano  assegna ai comuni idonei
finanziamenti,  secondo  le  seguenti  disposizioni,  allo  scopo  di
adeguare   le  loro  finanze  al  raggiungimento  delle  finalita'  e
all'esercizio  delle  funzioni  proprie,   trasferite   e   delegate,
stabilite   dalle   leggi,   e   di   consentire   loro   un'adeguata
programmazione pluriennale degli interventi.
   2. Sono istituiti, a seconda  della  natura  degli  interventi,  i
seguenti  fondi,  da iscriversi nello stato di previsione della spesa
del bilancio provinciale:
    a) fondo ordinario;
    b) fondo per investimenti;
    c) fondo ammortamento mutui;
    d) fondo perequativo.
   3.   I   finanziamenti   a  carico  dei  fondi  vengono  liquidati
annualmente in quattro rate anticipate, scadenti di  norma  entro  il
primo mese di ciascun trimestre.