(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 24 del 10 giugno 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i a' 1. La regione dell'Umbria nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale e allo scopo di favorire l'escursionismo quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente, attua interventi per il recupero della viabilita' storica, per la promozione della viabilita' minore e dei sentieri e per la realizzazione di infrastrutture ad essi correlate.