(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 24
                         del 10 giugno 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i a'
 
   1.  La  regione  dell'Umbria  nell'ambito  delle  azioni tese alla
conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale
e allo scopo di favorire l'escursionismo quale mezzo  per  realizzare
un  rapporto  equilibrato  con  l'ambiente,  attua  interventi per il
recupero della viabilita' storica, per la promozione della viabilita'
minore e dei sentieri e per la  realizzazione  di  infrastrutture  ad
essi correlate.