IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per le spese connesse allo svolgimento del referendum popolare avente per scopo l'abrogazione della legge regionale 12 novembre 1990, n. 68 (intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta a sostegno della condidatura per l'organizzazione dei giochi olimpici invernali 1998) e' autorizzata la spesa di lire 1600 milioni che grava sul capitolo 22820 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso concernente: "Revisione pianta organica" (Cod. A.1.4).