IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per le spese connesse allo svolgimento del referendum popolare
avente per scopo l'abrogazione  della  legge  regionale  12  novembre
1990,  n.  68  (intervento  della  Regione  Autonoma  Valle d'Aosta a
sostegno della condidatura per l'organizzazione dei  giochi  olimpici
invernali  1998)  e'  autorizzata  la  spesa di lire 1600 milioni che
grava sul capitolo 22820 del bilancio di previsione della Regione per
l'anno 1992.
   2. Alla copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante  utilizzo,  per pari importo, dello stanziamento iscritto al
capitolo 69000 del bilancio di previsione della  Regione  per  l'anno
1992  a  valere  sull'accantonamento  previsto  all'allegato n. 8 del
bilancio per l'anno in corso concernente: "Revisione pianta organica"
(Cod. A.1.4).